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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI (1)

Art. 15
Corresponsione del diritto fisso per le sospensioni d'imposta
1. Il diritto fisso previsto dall' articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982 convertito con legge n. 53 del 1983, concernente le interruzioni dall'obbligo di imposta relative ai veicoli consegnati a rivenditori autorizzati, è corrisposto alla Regione Emilia-Romagna.
2. Il diritto fisso di cui al comma 1 è pari all'importo di euro 1,55.

Note del Redattore:

La tabella 1 allegata alla presente legge è stata sostituita dall' art. 3 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23

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