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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI (1)

Art. 16
Disposizioni in materia di ravvedimento ai sensi dell' articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997
1. In materia di tassa automobilistica regionale, tenuto conto anche dell'esiguità delle pretese tributarie in rapporto ai costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse, il dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali è autorizzato a disporre d'ufficio la rinuncia al credito nel caso in cui il contribuente abbia versato il tributo e la sanzione dovuti ai sensi dell' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell' articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662), senza avere correttamente versato gli interessi, purché tale importo non superi euro 10,33.

Note del Redattore:

La tabella 1 allegata alla presente legge è stata sostituita dall' art. 3 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23

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