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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI (1)

Art. 18
Riduzione dell'aliquota IRAP per le organizzazioni non governative
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) è fissata nella misura del 3,25 per cento.
2. La determinazione dell'aliquota per i soggetti di cui al presente articolo si riferisce al valore della produzione netta realizzato nel territorio della regione Emilia-Romagna.

Note del Redattore:

La tabella 1 allegata alla presente legge è stata sostituita dall' art. 3 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23

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