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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI (1)

Art. 22
Norma finale
1. In mancanza di norme regionali specifiche, per le infrazioni in materia di tributi regionali si applicano le disposizioni delle leggi statali che regolano le corrispondenti imposte erariali e comunali.
2. Qualora, con provvedimento statale, i termini di pagamento della tassa automobilistica vengano prorogati per accertato mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari si applica la medesima proroga alla tassa automobilistica regionale.

Note del Redattore:

La tabella 1 allegata alla presente legge è stata sostituita dall' art. 3 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23

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