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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITÀ DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 94 del 30 giugno 2003

Art. 50
Comitato di coordinamento istituzionale
1. È istituito il Comitato di coordinamento istituzionale quale sede di partenariato e di collaborazione istituzionale fra Regione, Province e Comuni, nelle materie di cui alla presente legge e in materia di lavoro. Esso è nominato dal Presidente della Regione ed è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato, componente della Conferenza regionale per il sistema formativo, che lo presiede;
b) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, o loro delegati, componenti della Conferenza regionale per il sistema formativo;
c) i nove Sindaci, o loro delegati, componenti della Conferenza regionale per il sistema formativo.
2. Il Comitato esprime parere sugli indirizzi regionali delle politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, nonché sui conseguenti atti generali applicativi. Esso formula, altresì, proposte relativamente allo sviluppo del sistema formativo.
3. Il Comitato, integrato dai soggetti di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), funge da comitato esecutivo della Conferenza regionale per il sistema formativo. In tale veste, esso svolge funzioni di proposta e di impulso all'attività della Conferenza stessa, nonché di analisi e di approfondimento in merito allo sviluppo del sistema formativo.
4. Il comitato di cui al comma 3, integrato altresì da un rappresentante delle università, e la Commissione regionale tripartita di cui all'articolo 51, definendo specifiche modalità di raccordo, svolgono funzioni di proposta ed esprimono pareri sulla programmazione relativa all'istruzione e alla formazione tecnica superiore e all'educazione degli adulti.
5. La Regione, in raccordo con il Comitato e con la Commissione regionale tripartita di cui all'articolo 51, garantisce modalità di informazione e di confronto fra i due organismi.
6. A seguito della costituzione del Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, comma quarto, della Costituzione Sito esterno, si provvederà alla ridefinizione della composizione e delle funzioni svolte dal Comitato di coordinamento istituzionale, nell'ambito dell'organizzazione funzionale di detto Consiglio delle autonomie.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 44 L.R. 21 febbraio 2005 n. 12, possono accedere alla formazione programmata di cui al presente articolo, erogata da organismi di formazione professionale della legge medesima, i volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui alla legge suddetta.

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 gennaio 2005, n. 34, pubblicata nella G.U. del 2 febbraio 2005, n. 5, ha dichiarato non fondata la questione dii legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5; 9, comma 3; 17, 26, comma 2; 41 e 44, comma 1 lett. c) della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lett. n), e terzo comma, Cost. e in relazione ai principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia dell'istruzione, con il ricorso notificato il 19 agosto 2003 e depositato il successivo 25 agosto.

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