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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITÀ DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

Art. 49
Conferenza regionale per il sistema formativo
1. È istituita la Conferenza regionale per il sistema formativo, quale sede di confronto e di raccordo sulle politiche e sulla programmazione inerenti il sistema formativo. Essa è nominata dal Presidente della Regione ed è composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato;
b) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, o loro delegati;
c) nove Sindaci, o loro delegati, di Comuni indicati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali, valorizzando anche le forme di associazionismo fra i Comuni e garantendo adeguata rappresentanza territoriale e dimensionale;
d) il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato;
e) diciotto rappresentanti delle istituzioni scolastiche, designati nel numero di due per ogni territorio provinciale, garantendo la rappresentanza della scuola di base e della scuola secondaria superiore, secondo modalità dalle stesse individuate;
f) sei rappresentanti indicati dagli organismi di formazione professionale accreditati;
g) un rappresentante per ogni università avente sede legale nel territorio regionale;
h) per il territorio di Piacenza, un rappresentante designato in accordo fra le Università ivi operanti e gli enti locali;
i) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Ai lavori della Conferenza possono essere invitati altri soggetti competenti in materia di formazione, al fine di coordinare le attività di programmazione in un'ottica di valorizzazione delle risorse pubbliche e private.
3. Il presidente della Conferenza è nominato dal Presidente della Regione fra i componenti della Conferenza stessa, sentito il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale.
4. La Conferenza ha compiti di proposta in ordine agli indirizzi ed alla programmazione degli interventi del sistema formativo e di verifica dei relativi esiti. Essa esprime altresì parere in merito ai piani per l'offerta formativa e per l'organizzazione della rete scolastica, di cui all'articolo 45, ed agli atti relativi al sistema formativo di particolare rilevanza, previsti dalla presente legge.
5. Le modalità per il funzionamento delle attività sono disciplinate dalla Conferenza, attraverso l'adozione di apposito regolamento. Tale regolamento deve prevedere modalità di espressione dei pareri che garantiscano la riconoscibilità e la specificità delle varie componenti della Conferenza.
6. La Regione, in relazione alle tematiche inerenti l'integrazione scolastica e formativa delle persone in situazione di handicap, favorisce modalità di raccordo e di confronto fra la Conferenza e la Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili, di cui all'articolo 48, comma 7, anche attivando appositi gruppi di lavoro per ambiti tematici.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 44 L.R. 21 febbraio 2005 n. 12, possono accedere alla formazione programmata di cui al presente articolo, erogata da organismi di formazione professionale della legge medesima, i volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui alla legge suddetta.

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 gennaio 2005, n. 34, pubblicata nella G.U. del 2 febbraio 2005, n. 5, ha dichiarato non fondata la questione dii legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5; 9, comma 3; 17, 26, comma 2; 41 e 44, comma 1 lett. c) della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lett. n), e terzo comma, Cost. e in relazione ai principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia dell'istruzione, con il ricorso notificato il 19 agosto 2003 e depositato il successivo 25 agosto.

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