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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 11

(modificato comma 1, sostituito comma 3 da art. 51 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)

Disposizioni per i distributori automatici
1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività e all'uopo attrezzati è soggetta alle disposizioni della presente legge.
2. Nei casi diversi da quelli indicati dal comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998 Sito esterno.
3. La somministrazione e la vendita di bevande alcoliche è soggetta alle limitazioni stabilite dalle disposizioni statali vigenti in materia.

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