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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1. All'apertura, al trasferimento di sede ed all'ampliamento di superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle zone sottoposte a tutela, nonché all'apertura, al trasferimento di sede ed all'ampliamento di superficie negli altri casi ed al trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi in ogni caso si applica l'articolo 64, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010.
2. La SCIA deve attestare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, di cui al presente articolo, comma 5, e di cui all'articolo 6.
3. La SCIA deve essere redatta sul modello approvato con atto della Giunta regionale, che stabilisce altresì la documentazione da allegare.
4. E' subordinata alla SCIA ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, della presente legge, fatta salva la normativa di settore.
5. È fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.
6. Nelle zone soggette a tutela il rispetto delle disposizioni di cui al comma 5 è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività, che rimane precluso in assenza di esso, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione nei casi in cui essa sia prevista. Entro centottanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria nonché con quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza e, qualora si tratti di esercizi aperti al pubblico, sorvegliabilità. Il Comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di ampliamento o di modifiche strutturali. È fatta salva la possibilità per il Comune di prevedere l'obbligo del possesso dei requisiti di cui al comma 5 al momento del rilascio dell'autorizzazione.

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