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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20

NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38

BOLLETTINO UFFICIALE n. 156 del 21 ottobre 2003

Art. 13
Banca dati dei progetti di servizio civile e sistema informativo regionale
1. La Regione realizza la banca dati dei progetti degli Enti di servizio civile iscritti nell'Elenco regionale, nella quale confluiscono, in separate sezioni, i progetti relativi agli strumenti individuati all'articolo 4, comma 1.
2. La banca dati regionale evidenzia in particolare gli elementi qualificanti dei progetti di servizio civile, quali gli obiettivi di utilità sociale, il programma formativo per gli obiettori, per i volontari e per i responsabili di servizio civile, il ruolo degli stessi ed i processi messi in atto dagli Enti per la verifica dei risultati.
3. La banca dati fornisce gli elementi per:
a) presentare il previsto parere regionale sulla programmazione annuale del servizio civile di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a) della legge n. 230 del 1998 Sito esterno ed all'articolo 4 del decreto legislativo n. 77 del 2002 Sito esterno;
b) attivare ed implementare il sistema informativo del servizio civile;
c) monitorare i risultati e vigilare sui soggetti del servizio civile;
d) definire il documento di programmazione triennale regionale del servizio civile.
4. Gli Enti di servizio civile iscritti nell'Elenco regionale, anche attraverso i Coordinamenti provinciali, sono tenuti a fornire le informazioni utili alla realizzazione ed aggiornamento della banca dati, quale condizione per inserire i propri progetti nella programmazione regionale.
5. La Regione promuove azioni volte alla conoscenza degli Enti e dei progetti di servizio civile in cui i giovani, gli adulti e gli anziani possono operare, nonché volte alla diffusione della cultura della pace, della nonviolenza, dei diritti umani e della partecipazione solidale e responsabile.
6. Le azioni di cui al comma 5 si realizzano attraverso la creazione di un apposito sistema informativo regionale, valorizzando i sistemi informativi sul servizio civile e l'obiezione di coscienza già esistenti, con particolare riferimento alle iniziative degli Enti di servizio civile iscritti nell'Elenco regionale e dei Coordinamenti provinciali.
7. Il sistema di comunicazione ed informazione si sviluppa sulla base dei seguenti indirizzi generali:
a) favorire l'azione informativa dei Comuni verso tutte le persone, residenti e non nel territorio comunale, anche al fine di garantire pari dignità tra il servizio civile e quello militare;
b) valorizzare le forme associative degli Enti di servizio civile ed i Coordinamenti provinciali che, in collaborazione con i Comuni e le Province, forniscono servizi ed informazioni ai cittadini, ai giovani di leva ed ai volontari in servizio civile, alle famiglie, nonché agli Enti stessi
c) realizzare campagne informative nelle scuole, nelle università, nel mondo del lavoro e nelle manifestazioni di richiamo per i giovani.

Note del Redattore:

Con sentenza 8 luglio 2004, n. 229, pubblicata nella G.U. del 21 luglio 2004, n. 28, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.5, comma 4, 12 e 22, comma 5 della presente legge, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. d), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso notificato il 18 dicembre 2003 e depositato in cancelleria il 23 dicembre 2003.

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