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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20

NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 luglio 2008 n. 14

L.R. 30 giugno 2014 n. 8

Art. 2

(modificate lett. e) e lett. g) comma 1 da art. 35 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

Principi e finalità
1. La presente legge si ispira ai seguenti principi e finalità:
a) sostenere e sviluppare il servizio civile, quale occasione di crescita e valorizzazione della persona in tutto l'arco della vita, con particolare riferimento al mondo giovanile, sul piano culturale, della solidarietà e della cittadinanza attiva come temi coessenziali all'educazione, all'istruzione ed alla formazione, per concorrere alla prevenzione dell'esclusione sociale;
b) favorire l'ingresso nel mondo del lavoro per i giovani con aumentata consapevolezza dei temi sociali;
c) consentire alla collettività di fruire dell'esperienza degli adulti e degli anziani, quale occasione di apprendimento e di scambio dei valori interculturali e intergenerazionali, in un contesto di formazione permanente;
d) sostenere e valorizzare il servizio civile, quale importante risorsa della comunità, attraverso progetti finalizzati a soddisfare i bisogni sociali, culturali, spirituali, ambientali, di protezione civile ed educativi, favorendo la coesione sociale;
e) sostenere, sentita la struttura statale competente in materia di servizio civile ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza) e della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale), ed in raccordo con i Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile, di cui all'articolo 16, le necessarie azioni di orientamento, programmazione e formazione;
f) promuovere il senso di appartenenza alla comunità regionale, nazionale, europea ed internazionale, attraverso lo sviluppo dei progetti di servizio civile volontario;
g) valorizzare, nel rispetto della normativa statale in materia di obiezione di coscienza e anche in vigenza della sospensione dell'obbligo costituzionale di leva Sito esterno, il diritto soggettivo dell'obiezione di coscienza all'arruolamento negli eserciti e promuovere la cultura della pace, della nonviolenza e della solidarietà, la cooperazione decentrata, gli scambi ed i gemellaggi, il confronto interculturale, i diritti umani, quali efficaci fattori di prevenzione della guerra e di ogni forma di degenerazione armata dei conflitti.

Note del Redattore:

Con sentenza 8 luglio 2004, n. 229, pubblicata nella G.U. del 21 luglio 2004, n. 28, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.5, comma 4, 12 e 22, comma 5 della presente legge, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. d), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso notificato il 18 dicembre 2003 e depositato in cancelleria il 23 dicembre 2003.

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