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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20

NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 luglio 2008 n. 14

L.R. 30 giugno 2014 n. 8

Art. 6

(sostituita lett. a) comma 3 da art. 37 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

Soggetti
1. Sono soggetti proponenti le attività di servizio civile regionale gli Enti, privati e pubblici, di servizio civile. Gli Enti di servizio civile sono, altresì, titolari della formazione per gli obiettori ed i volontari e partecipano, sin dalla fase di definizione dei programmi, alla coprogettazione degli interventi ed alla realizzazione dei progetti.
2. Gli Enti di servizio civile possono associarsi in Coordinamenti provinciali, quali sedi di confronto istituzionale, di monitoraggio dei bisogni territoriali, di programmazione, orientamento, informazione e coprogettazione.
3. Possono prestare attività di servizio civile:
a) prioritariamente i giovani secondo le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), ed i giovani secondo le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);
b) gli obiettori di coscienza che adempiono all'obbligo costituzionale di leva svolgendo il servizio civile in alternativa a quello militare;
c) gli adulti e gli anziani, secondo le previsioni dell'articolo 4, comma 1, lettera
4. I minorenni frequentanti la scuola dell'obbligo sono destinatari di attività di sensibilizzazione, sui temi ed i valori inerenti il servizio civile volontario, con modalità e strumenti adeguati a questa particolare fascia di età. Sono inoltre destinatari di attività informativa sui medesimi temi gli insegnanti, che ne facciano esplicita richiesta, nonché le famiglie, al fine di facilitare la sensibilizzazione, rispettivamente, degli allievi e dei figli.
5. I cittadini e le comunità sono beneficiari delle attività di servizio civile. La programmazione regionale garantisce a questi soggetti livelli minimi di servizio, attraverso la definizione di standard di approvazione e valutazione dei progetti di servizio civile.

Note del Redattore:

Con sentenza 8 luglio 2004, n. 229, pubblicata nella G.U. del 21 luglio 2004, n. 28, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.5, comma 4, 12 e 22, comma 5 della presente legge, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. d), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso notificato il 18 dicembre 2003 e depositato in cancelleria il 23 dicembre 2003.

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