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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24

DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA (1)

Art. 3

(prima modificata lett. b) comma 1, modificate lett. a) e lett. e) comma 2 da art. 2 L.R. 19 luglio 2013, n. 8 , inoltre modificata lett. f) comma 2 da art. 15 L.R. 19 luglio 2013, n. 8, in seguito aggiunta lett. c bis) comma 1 e sostituite lett. b) comma 1 e lett. d) e lett. e) comma 2 e modificato comma 3 da art. 3 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

Promozione del coordinamento in materia di sicurezza pubblica
e polizia amministrativa
1. Nel rispetto delle forme di coordinamento di cui all' articolo 118, comma terzo, della Costituzione Sito esterno, la Regione:
a) promuove accordi con lo Stato in materia di sicurezza delle città e del territorio regionale;
b) sostiene accordi tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza e gli Enti locali, stipulati nel rispetto dei caratteri e dei contenuti minimi definiti dalla Giunta regionale previo parere del Consiglio delle Autonomie locali; le Province possono inoltre partecipare agli accordi d'intesa con i Comuni e le Unioni di Comuni interessati;
c) favorisce la partecipazione dei soggetti associativi, rappresentativi di interessi collettivi, al processo di individuazione delle priorità d'azione nell'ambito degli accordi di cui al presente articolo, quale strumento di politiche concertate e integrate per il miglioramento della sicurezza urbana.
c bis) promuove lo sviluppo di collaborazioni con i soggetti di cui agli articoli 8, 9 e 10 e con i gruppi di vicinato attivo di cui all'articolo 17 septies, comma 5.
2. Gli accordi di cui al comma 1 privilegiano:
a) la realizzazione di sistemi informativi integrati e di videosorveglianza sui fenomeni di criminalità, vittimizzazione, inciviltà e disordine urbano diffusi;
b) la gestione integrata del controllo del territorio e degli interventi di emergenza nel campo sociale, sanitario, della mobilità e della sicurezza;
c) la gestione integrata dei servizi per le vittime di reato e delle segnalazioni provenienti dai cittadini;
d) lo sviluppo di moduli organizzativi dell'attività di polizia fondati sui principi di polizia di comunità come definiti dagli articoli 2 bis e 11 bis e sul coinvolgimento dei cittadini.
e) le aree problematiche che maggiormente richiedono l'azione coordinata di più soggetti pubblici, fra cui le violenze e le molestie sessuali, la violenza familiare, lo sfruttamento e la violenza sui minori, la prostituzione coatta, le violenze e le discriminazioni su base politica, di genere, xenofoba o razzista, i conflitti culturali ed etnici, le tossicodipendenze, il gioco d'azzardo, nonché le funzioni di vigilanza sanitaria ed ambientale di competenza regionale;
f) attività di formazione integrata rivolte agli addetti delle forze di polizia nazionali e locali, nonché agli operatori sociali.
3. Ai fini della promozione e dello sviluppo delle intese di cui al presente articolo, il presidente della Regione convoca periodicamente e presiede una conferenza composta dai sindaci dei Comuni capoluogo e dai presidenti delle Province, coadiuvati dai rispettivi comandanti dei corpi di polizia locale ... Alla conferenza sono invitati, d'intesa con l'autorità di pubblica sicurezza che svolge funzioni di coordinamento per l'Emilia-Romagna, i componenti della conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza istituita con decreto del Ministro dell'interno del 10 ottobre 2002.

Note del Redattore:

(Si riporta di seguito il testo dell' art. 55 L.R. 18 febbraio 2005 n. 6:

Art. 55 Sorveglianza territoriale

1. Gli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali esercitano le funzioni di sorveglianza sul territorio del sistema regionale prioritariamente mediante proprio personale denominato guardiaparco avente funzioni di Polizia amministrativa locale, come definite dall'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).

2. I guardiaparco esercitano le funzioni di cui al comma 1 nei limiti del territorio del Parco o della Riserva naturale di appartenenza e delle proprie competenze di servizio che ricomprendono l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle medesime.

3. Gli Enti di gestione di cui al comma 1 possono anche avvalersi, mediante apposite convenzioni, del Corpo forestale dello Stato, dei raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e di altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.

4. La sorveglianza territoriale nei Parchi e nelle Riserve spetta inoltre alle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente.

5. La sorveglianza territoriale nelle Aree di riequilibrio ecologico e nei Paesaggi protetti è di competenza delle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente. Può essere inoltre affidata, mediante apposite convenzioni, al Corpo forestale dello Stato, ai raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e ad altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.

6. Nei siti della Rete natura 2000, ferme restando le funzioni attribuite al Corpo forestale dello Stato dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, la sorveglianza è svolta altresì dalle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria cui spetta sulla base della legislazione statale vigente.)

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