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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24

DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA (1)

Art. 9

(modificato comma 5 da art. 15 L.R. 19 luglio 2013, n. 8, poi sostituito da art. 6 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

Referenti per la sicurezza - Street Tutor
1. I gestori dei locali ed organizzatori di eventi aperti al pubblico, in particolare nel settore dell'intrattenimento e dello spettacolo, possono utilizzare, anche su specifica richiesta dell'Ente locale competente al rilascio dell'autorizzazione, a fronte di motivate esigenze di mantenimento dell'ordinata e civile convivenza, gli addetti ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) in attività di prevenzione dei rischi e di mediazione dei conflitti nello spazio, anche pubblico, adiacente ai locali e ai luoghi nei quali si svolgono gli eventi.
2. L'attività di cui al comma 1 è qualificata come attività di Street Tutor ed è subordinata al possesso di specifica autorizzazione rilasciata dal Comune in cui il soggetto esercita la propria attività per la prima volta e che ha validità su tutto il territorio regionale e all'aver frequentato, con profitto, uno specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla Giunta regionale. Nell'esercizio delle attività di Street Tutor gli addetti cooperano con le polizie locali e nazionali in relazione alle rispettive competenze.
3. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniforme ed efficace applicazione della presente disposizione sul territorio regionale, approva, su parere del Consiglio delle Autonomie locali e sentite le associazioni di categoria regionali più rappresentative dei gestori di locali ed organizzatori di eventi, le direttive per gli Enti locali relative alle condizioni e alle modalità di svolgimento delle attività di Street Tutor. Le disposizioni e le sanzioni di cui all'articolo 3, comma 13, della legge n. 94 del 2009 si applicano anche alle attività di Street Tutor di cui al presente articolo.

Note del Redattore:

(Si riporta di seguito il testo dell' art. 55 L.R. 18 febbraio 2005 n. 6:

Art. 55 Sorveglianza territoriale

1. Gli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali esercitano le funzioni di sorveglianza sul territorio del sistema regionale prioritariamente mediante proprio personale denominato guardiaparco avente funzioni di Polizia amministrativa locale, come definite dall'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).

2. I guardiaparco esercitano le funzioni di cui al comma 1 nei limiti del territorio del Parco o della Riserva naturale di appartenenza e delle proprie competenze di servizio che ricomprendono l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle medesime.

3. Gli Enti di gestione di cui al comma 1 possono anche avvalersi, mediante apposite convenzioni, del Corpo forestale dello Stato, dei raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e di altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.

4. La sorveglianza territoriale nei Parchi e nelle Riserve spetta inoltre alle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente.

5. La sorveglianza territoriale nelle Aree di riequilibrio ecologico e nei Paesaggi protetti è di competenza delle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente. Può essere inoltre affidata, mediante apposite convenzioni, al Corpo forestale dello Stato, ai raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e ad altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.

6. Nei siti della Rete natura 2000, ferme restando le funzioni attribuite al Corpo forestale dello Stato dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, la sorveglianza è svolta altresì dalle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria cui spetta sulla base della legislazione statale vigente.)

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