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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24

DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA (1)

Sezione II

(partizione inserita da art. 20 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

Collaborazioni
Art. 17 ter
Mappatura e archivio regionale delle competenze di polizia locale
1. La Regione promuove e realizza un sistema di mappatura delle competenze professionali e delle strumentazioni in uso presso i corpi e i servizi di polizia locale nel territorio regionale, denominato Archivio regionale delle competenze di polizia locale (MARCoPoLo-ER).
2. L'Archivio regionale delle competenze di polizia locale è a disposizione degli Enti locali del territorio regionale per la condivisione e lo scambio di competenze professionali e di strumentazioni necessarie allo svolgimento di specifici servizi.
3. L'Archivio regionale delle competenze di polizia locale è gestito dalla struttura regionale competente in materia di polizia locale nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Art. 17 quater
Collaborazioni tra strutture di polizia locale
1. La Regione promuove la cooperazione e il mutuo supporto tra i corpi e i servizi di polizia locale, anche attraverso lo scambio informativo, di strumenti e di addetti. A tal fine, nell'ambito delle funzioni di coordinamento e indirizzo di cui all'articolo 12, comma 2, lettere d) ed e), con proprio atto, adotta e rende disponibile agli Enti locali una modulistica uniforme.
Art. 17 quinquies
Interventi in caso di calamità e di gravi emergenze
1. In caso di calamità che renda necessario un supporto di personale di polizia locale per le aree colpite, gli Enti locali interessati, nell'immediatezza dell'evento e nei giorni successivi, possono inviare il personale attraverso il coordinamento della struttura regionale competente in materia di polizia locale.
2. In caso di gravi emergenze non fronteggiabili dal singolo Ente, gli altri Enti locali, nell'immediatezza dell'evento e a fronte di specifica richiesta, possono inviare il proprio personale di polizia locale a supporto, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di polizia locale.
3. La Giunta regionale, previo parere del comitato tecnico di polizia locale e del Consiglio delle Autonomie locali, adotta una direttiva che individua le specifiche modalità operative da utilizzare nelle situazioni di cui ai commi 1 e 2.
Art. 17 sexies
Accordi per l'interscambio operativo
1. La Regione promuove accordi con le competenti autorità statali per favorire l'interscambio operativo tramite la condivisione di dati, informazioni, strumentazioni, modalità di lavoro ed ogni altra esperienza utile ad un più efficace svolgimento dei servizi di polizia locale e per lo sviluppo del sistema integrato di sicurezza.
Art. 17 septies
Attività di collaborazione con soggetti privati
1. Gli Enti locali possono avvalersi, ai sensi degli articoli 8 e 10, della collaborazione di volontari e di guardie particolari giurate, con funzioni ausiliarie, a supporto delle attività di polizia locale. Il loro utilizzo è volto a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale e a condizione che avvenga sulla base del coordinamento del comandante o del responsabile della polizia locale o di altro addetto da esso individuato.
2. I volontari possono essere impiegati, a supporto delle funzioni di polizia locale svolte dagli addetti, in particolare nelle attività:
a) di prevenzione e mediazione dei conflitti stradali;
b) di prevenzione dei rischi legati alla circolazione stradale e di promozione della mobilità sostenibile;
c) di educazione e sensibilizzazione all'uso consapevole dello spazio pubblico e dei beni della collettività;
d) di informazione e sensibilizzazione con riguardo alla corretta fruizione dei parchi e delle aree verdi urbane;
e) di assistenza e informazione alla cittadinanza durante le fiere e i mercati, nelle spiagge o in altri luoghi e situazioni in cui tali attività sono utili;
f) altre attività contemplate dalla normativa specifica di settore in tema di tutela ambientale e di vigilanza faunistico-venatoria e ittica.
3. Le attività prestate dai volontari ai sensi del comma 2 sono valorizzate in sede di valutazione nelle selezioni per l'accesso al ruolo della polizia locale, sulla base delle modalità definite dalla Giunta regionale.
4. Qualora i gestori e gli organizzatori di eventi aperti al pubblico, in particolare nel settore dell'intrattenimento e dello spettacolo si avvalgano degli addetti ai servizi di controllo di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge n. 94 del 2009, per lo svolgimento di attività di Street Tutor, tali addetti cooperano con le polizie locali territorialmente competenti secondo le modalità definite nell'atto di cui all'articolo 9, comma 3.
5. I corpi e i servizi di polizia locale sostengono l'azione dei gruppi di vicinato o gruppi di cittadinanza attiva altrimenti denominati e collaborano attraverso modalità di raccordo e di comunicazione di volta in volta definite con gli stessi, sulla base delle direttive approvate dalla Giunta regionale su parere delle competenti Commissioni assembleari e del Consiglio delle Autonomie locali.
6. Al fine di valorizzare il ruolo di polizia di comunità, i corpi e i servizi di polizia locale si possono avvalere della collaborazione di soggetti che beneficiano della concessione prevista dall'articolo 168 bis del codice penale o che siano destinatari di percorsi di avvicinamento al mondo del lavoro o impiegati in ogni altra tipologia di servizio utile alla collettività.

Note del Redattore:

(Si riporta di seguito il testo dell' art. 55 L.R. 18 febbraio 2005 n. 6:

Art. 55 Sorveglianza territoriale

1. Gli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali esercitano le funzioni di sorveglianza sul territorio del sistema regionale prioritariamente mediante proprio personale denominato guardiaparco avente funzioni di Polizia amministrativa locale, come definite dall'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).

2. I guardiaparco esercitano le funzioni di cui al comma 1 nei limiti del territorio del Parco o della Riserva naturale di appartenenza e delle proprie competenze di servizio che ricomprendono l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle medesime.

3. Gli Enti di gestione di cui al comma 1 possono anche avvalersi, mediante apposite convenzioni, del Corpo forestale dello Stato, dei raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e di altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.

4. La sorveglianza territoriale nei Parchi e nelle Riserve spetta inoltre alle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente.

5. La sorveglianza territoriale nelle Aree di riequilibrio ecologico e nei Paesaggi protetti è di competenza delle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente. Può essere inoltre affidata, mediante apposite convenzioni, al Corpo forestale dello Stato, ai raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e ad altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.

6. Nei siti della Rete natura 2000, ferme restando le funzioni attribuite al Corpo forestale dello Stato dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, la sorveglianza è svolta altresì dalle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria cui spetta sulla base della legislazione statale vigente.)

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