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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24

DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA (1)

Sezione IV

(partizione sostituita da art. 28 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

Strumenti di autotutela e dotazioni della polizia locale
Art. 19

(prima modificato comma 1 da art. 13 L.R. 19 luglio 2013, n. 8, in seguito aggiunti commi 2 bis e 2 ter da art. 29 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

Segni distintivi
1. La Giunta regionale stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, punto 4, secondo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65 Sito esterno (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale), su parere del Consiglio delle Autonomie locali e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado degli addetti alle funzioni di polizia locale, nonché i segni distintivi e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione, con efficacia a decorrere dalla pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione, salvo l'eventuale termine stabilito per l'adeguamento da parte degli enti. È fatta salva la possibilità per ciascun corpo o servizio di polizia locale di utilizzare accessori, anche costituti da speciali capi di abbigliamento, necessari a particolari esigenze in funzione delle attività svolte. Uniformi e segni distintivi dovranno essere ben distinti da quelli delle forze dell'ordine e dell'esercito italiano.
2. Le caratteristiche dell'abbigliamento e dei segni distintivi utilizzati dalle associazioni volontarie che collaborano con le polizie locali, nonché le caratteristiche di identificazione dei mezzi da loro utilizzati, devono essere tali da non ingenerare alcuna confusione con i segni e le caratteristiche distintive di cui al comma 1. A tal fine gli Enti locali provvedono alla loro identificazione ed approvazione nell'ambito delle convenzioni che regolano l'attività delle associazioni.
2 bis. I loghi e i segni distintivi stabiliti dalla Giunta regionale non possono essere alterati o modificati né essere utilizzati in modo tale da recare pregiudizio all'immagine della polizia locale.
2 ter. La Giunta regionale può definire modalità di utilizzo dei segni distintivi per finalità di merchandising promozionale della polizia locale.
Art. 19 bis

(articolo aggiunto da art. 30 L.R. 30 luglio 2018, n. 13, successivamente modificato comma 1 e abrogati commi 4 e 5 da art. 22 L.R. 28 luglio 2023, n. 10)

Strumenti di autotutela
1. Per strumenti di autotutela si intende l'insieme di nozioni, competenze e dispositivi che consentono all'addetto di migliorare le condizioni di sicurezza personale rispetto ai rischi specifici correlati alle attività svolte. Gli strumenti di autotutela di cui gli addetti possono essere dotati sono definiti dai commi 2 e 3.
2. Gli addetti di polizia locale possono essere dotati di bastone estensibile e spray irritante, il cui utilizzo dovrà essere previsto e disciplinato nel regolamento del corpo o servizio di polizia locale.
3. Nel rispetto della normativa nazionale in materia di pubblica sicurezza, i corpi e i servizi di polizia locale possono altresì dotarsi di manette, giubbotti antitaglio, giubbotti antiproiettile, cuscini per gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori, caschi di protezione ed altri dispositivi utili alla tutela degli addetti.
4. abrogato.
5. abrogato.

Note del Redattore:

(Si riporta di seguito il testo dell' art. 55 L.R. 18 febbraio 2005 n. 6:

Art. 55 Sorveglianza territoriale

1. Gli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali esercitano le funzioni di sorveglianza sul territorio del sistema regionale prioritariamente mediante proprio personale denominato guardiaparco avente funzioni di Polizia amministrativa locale, come definite dall'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).

2. I guardiaparco esercitano le funzioni di cui al comma 1 nei limiti del territorio del Parco o della Riserva naturale di appartenenza e delle proprie competenze di servizio che ricomprendono l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle medesime.

3. Gli Enti di gestione di cui al comma 1 possono anche avvalersi, mediante apposite convenzioni, del Corpo forestale dello Stato, dei raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e di altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.

4. La sorveglianza territoriale nei Parchi e nelle Riserve spetta inoltre alle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente.

5. La sorveglianza territoriale nelle Aree di riequilibrio ecologico e nei Paesaggi protetti è di competenza delle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente. Può essere inoltre affidata, mediante apposite convenzioni, al Corpo forestale dello Stato, ai raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e ad altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.

6. Nei siti della Rete natura 2000, ferme restando le funzioni attribuite al Corpo forestale dello Stato dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, la sorveglianza è svolta altresì dalle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria cui spetta sulla base della legislazione statale vigente.)

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