Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24

DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA (1)

Sezione V

(partizione inserita da art. 31 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

Valorizzazione e promozione della polizia locale
Art. 19 ter
Giornata regionale della polizia locale
1. È istituita la giornata regionale della polizia locale da celebrarsi il secondo venerdì del mese di maggio al fine di valorizzare il ruolo e le attività della polizia locale nel territorio regionale e premiare le migliori esperienze sulla base delle segnalazioni dei singoli comandi.
Art. 19 quater
Iniziative regionali di valorizzazione dell'immagine della polizia locale
1. La Regione può altresì realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale volte a valorizzare l'immagine della polizia locale nel territorio regionale.
Art. 19 quinquies
Iniziative di promozione a livello locale
1. La Regione promuove le iniziative dei corpi e dei servizi di polizia locale finalizzate alla conoscenza presso i cittadini delle attività svolte al fine di promuovere il modello di polizia di comunità, di cui agli articoli 2 bis e 11 bis.
2. A tal fine emana delle raccomandazioni tecniche rivolte agli Enti locali per fornire criteri omogenei di comunicazione e promozione delle funzioni di polizia locale.

Note del Redattore:

(Si riporta di seguito il testo dell' art. 55 L.R. 18 febbraio 2005 n. 6:

Art. 55 Sorveglianza territoriale

1. Gli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali esercitano le funzioni di sorveglianza sul territorio del sistema regionale prioritariamente mediante proprio personale denominato guardiaparco avente funzioni di Polizia amministrativa locale, come definite dall'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).

2. I guardiaparco esercitano le funzioni di cui al comma 1 nei limiti del territorio del Parco o della Riserva naturale di appartenenza e delle proprie competenze di servizio che ricomprendono l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle medesime.

3. Gli Enti di gestione di cui al comma 1 possono anche avvalersi, mediante apposite convenzioni, del Corpo forestale dello Stato, dei raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e di altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.

4. La sorveglianza territoriale nei Parchi e nelle Riserve spetta inoltre alle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente.

5. La sorveglianza territoriale nelle Aree di riequilibrio ecologico e nei Paesaggi protetti è di competenza delle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente. Può essere inoltre affidata, mediante apposite convenzioni, al Corpo forestale dello Stato, ai raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e ad altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.

6. Nei siti della Rete natura 2000, ferme restando le funzioni attribuite al Corpo forestale dello Stato dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, la sorveglianza è svolta altresì dalle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria cui spetta sulla base della legislazione statale vigente.)

Espandi Indice