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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24

DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA (1)

Sezione V bis

(sezione aggiunta da art. 23 L.R. 28 luglio 2023, n. 10)

Promozione del benessere degli operatori della polizia locale
Art. 19 sexies

(articolo inserito da art. 24 L.R. 28 luglio 2023, n. 10)

Prevenzione, formazione e analisi dei rischi lavorativi
1. La Regione Emilia-Romagna, assumendo come valore il benessere psico-fisico degli operatori di polizia locale, anche inteso quale benessere organizzativo, nell’ambito delle attività e iniziative di cui all’articolo 18, promuove azioni orientate alla formazione e aggiornamento professionale, allo studio ed analisi degli specifici rischi lavorativi, in ottica di prevenzione e di monitoraggio dei fenomeni.
2. I comandi di polizia locale possono organizzare percorsi formativi volti a migliorare la sicurezza degli addetti rispetto ai rischi specifici dell'attività di polizia locale.
Art. 19 septies

(articolo inserito da art. 25 L.R. 28 luglio 2023, n. 10)

Supporto psicologico
1. La Regione Emilia-Romagna sostiene la promozione di una cultura del benessere psico-fisico degli operatori, nonché la tutela e il sostegno, anche psicologico ed emotivo, degli operatori a fronte di eventi straordinari e della microconflittualità quotidiana.
2. La Regione Emilia-Romagna può altresì prevedere, nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 15, l’attivazione di percorsi e strumenti per il supporto psicologico degli operatori, anche di carattere sperimentale, nonché attraverso l’attuazione di raccomandazioni tecniche.
3. Gli enti locali possono promuovere le azioni di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso convenzioni con altri soggetti, nonché valorizzando esperienze quali gruppi di autoaiuto, sportelli di ascolto o altri strumenti di sostegno psicologico per lo stress lavorativo e la microconflittualità quotidiana.

Note del Redattore:

(Si riporta di seguito il testo dell' art. 55 L.R. 18 febbraio 2005 n. 6:

Art. 55 Sorveglianza territoriale

1. Gli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali esercitano le funzioni di sorveglianza sul territorio del sistema regionale prioritariamente mediante proprio personale denominato guardiaparco avente funzioni di Polizia amministrativa locale, come definite dall'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).

2. I guardiaparco esercitano le funzioni di cui al comma 1 nei limiti del territorio del Parco o della Riserva naturale di appartenenza e delle proprie competenze di servizio che ricomprendono l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle medesime.

3. Gli Enti di gestione di cui al comma 1 possono anche avvalersi, mediante apposite convenzioni, del Corpo forestale dello Stato, dei raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e di altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.

4. La sorveglianza territoriale nei Parchi e nelle Riserve spetta inoltre alle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente.

5. La sorveglianza territoriale nelle Aree di riequilibrio ecologico e nei Paesaggi protetti è di competenza delle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente. Può essere inoltre affidata, mediante apposite convenzioni, al Corpo forestale dello Stato, ai raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e ad altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.

6. Nei siti della Rete natura 2000, ferme restando le funzioni attribuite al Corpo forestale dello Stato dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, la sorveglianza è svolta altresì dalle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria cui spetta sulla base della legislazione statale vigente.)

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