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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 6 marzo 2007 n. 4

Art. 6

(modificato comma 1 e aggiunto comma 1bis da art. 27 L.R. 6 marzo 2007 n. 4)

Adempimenti dei gestori soggetti a notifica
1. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 6, del decreto legislativo n. 334 del 1999, qualora non assoggettato alle disposizioni di cui all'articolo 8, Sito esterno predispone una scheda tecnica, da inviare alla Provincia, che dimostri l'avvenuta identificazione dei pericoli e la valutazione della relativa probabilità e gravità. Con direttiva della Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della presente legge, sono definite la modulistica, i tempi di presentazione e i criteri di valutazione.
1 bis. Per gli stabilimenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999, il gestore invia alla Provincia e al Comitato di cui al comma 3 bis dell'articolo 3 il rapporto di sicurezza per la relativa valutazione.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 214 del 23 maggio 2005 pubblicata nella G.U. del 8 giugno 2005, n. 23 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 13 febbraio 2004 e depositato in cancelleria il 20 febbraio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo e terzo comma della Costituzione.

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