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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 6 marzo 2007 n. 4

L.R. 30 maggio 2016, n. 9

Art. 14

(prima modificato comma 4 da art. 31 L.R. 6 marzo 2007 n. 4, poi sostituito da art. 14 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
1. La Regione pubblica sul suo sito internet relativo alla materia degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante l'elenco degli stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore ubicati nel territorio regionale.
2. A tal fine ARPAE invia alla Regione le informazioni relative agli impianti di soglia inferiore e superiore.
3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, la Regione fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni necessarie nell'ambito dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 105 del 2015.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 214 del 23 maggio 2005 pubblicata nella G.U. del 8 giugno 2005, n. 23 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 13 febbraio 2004 e depositato in cancelleria il 20 febbraio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo e terzo comma della Costituzione.

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