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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 6 marzo 2007 n. 4

L.R. 30 maggio 2016, n. 9

Art. 3

(modificati commi 1 e 3 e aggiunto comma 3 bis da art. 24 L.R. 6 marzo 2007 n. 4, poi sostituito da art. 4 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Funzioni dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
1. Le funzioni amministrative in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose relative agli stabilimenti di soglia inferiore già di competenza della Regione e quelle conferite alla Regione ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono esercitate dalla Regione tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).
2. ARPAE esercita le funzioni di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni vigenti, nonché sulla base delle direttive e delle specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali stabilite dalla Regione.
3. Le funzioni relative alla valutazione del rapporto di sicurezza e allo svolgimento delle ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore sono esercitate a seguito del perfezionamento della procedura di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998.
4. Per lo svolgimento delle funzioni relative alla valutazione della scheda tecnica di cui all'articolo 6, ARPAE si avvale del Comitato di cui all'articolo 4. Per lo svolgimento delle funzioni relative alla valutazione del rapporto di sicurezza, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 105 del 2015, ARPAE si avvale del Comitato di cui all'articolo 10 dello stesso decreto.
5. Per lo svolgimento delle funzioni relative alle ispezioni negli stabilimenti di soglia inferiore, ARPAE può avvalersi del Comitato di cui all'articolo 4. Per lo svolgimento delle funzioni relative alle ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore, ARPAE può avvalersi del Comitato di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 105 del 2015.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 214 del 23 maggio 2005 pubblicata nella G.U. del 8 giugno 2005, n. 23 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 13 febbraio 2004 e depositato in cancelleria il 20 febbraio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo e terzo comma della Costituzione.

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