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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 3

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2000, N. 10

(Legge di pura modifica. Vedi articoli 1, 2, 4, 6, 7, 8,9 bis, 10, 11, 12, 13, 14, 16 della L.R. 25 febbraio 2000 n.10)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 13 marzo 2003

Art. 11
1.
Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 10 del 2000 la locuzione
" , previa dichiarazione dei beni dismissibili, secondo una programmazione generale e nella osservanza di quanto disposto dall'articolo 2, provvede con propria deliberazione, "
è sostituita dalla seguente:
" provvede con propria deliberazione motivata, " .
2.
Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 10 del 2000 la locuzione
" al competente Ufficio del Territorio del Ministero delle Finanze "
, è sostituita dalla seguente:
"alla competente Agenzia del territorio " .

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