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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9

NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 dicembre 2004 n. 27

L.R. 12 luglio 2023, n. 7

Art. 8
Corsi di formazione professionale
1. La Giunta regionale definisce criteri e modalità ai quali gli enti di formazione devono attenersi nell'organizzazione e nello svolgimento dei seguenti corsi:
a) corsi per la preparazione all'esame di idoneità professionale alla direzione di attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e di persone, previsti dall' articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 395 del 2000 Sito esterno;
b) corsi per la preparazione dei responsabili tecnici delle officine che svolgono attività di revisione dei veicoli, previsti all' articolo 240, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 Sito esterno (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
2. La Provincia sulla base dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 definisce il termine di attivazione dei corsi.

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