Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2

LEGGE PER LA MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 9 del 20 gennaio 2004

Art. 4
Intese istituzionali di programma per lo sviluppo della montagna
1. Le Comunità montane, in forma singola o associata, promuovono una intesa istituzionale di programma volta ad individuare e coordinare, insieme ai Comuni, alla Provincia ed alla Regione, e attraverso il confronto con le parti sociali, le azioni da realizzare per favorire lo sviluppo socio-economico della zona montana, ai sensi dell'articolo 1.
2. L'intesa costituisce un impegno a collaborare per la realizzazione di un insieme di azioni a carattere strategico relative all'ambito territoriale considerato, in una prospettiva temporale pluriennale.
3. L'intesa, quale patto locale per lo sviluppo delle zone montane, costituisce riferimento necessario per gli atti di programmazione degli enti sottoscrittori, per l'allocazione delle risorse settoriali, comunitarie, nazionali, regionali e locali.
4. I contenuti dell'intesa sono definiti in conformità alle linee di indirizzo elaborate dalla Conferenza per la montagna ed in coerenza agli obiettivi programmatici ed alle politiche di governo del territorio previsti negli strumenti di pianificazione generali e settoriali.
5. L'intesa può prevedere l'avvalimento della Comunità montana da parte della Provincia o della Regione per l'esercizio di funzioni di loro competenza, qualora ciò risulti funzionale al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge e conforme ai principi di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).
6. L'intesa assume valore ed effetti del piano pluriennale di sviluppo delle Comunità montane, di cui all'articolo 28, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Sito esterno (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Espandi Indice