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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2

LEGGE PER LA MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 9 del 20 gennaio 2004

TITOLO I
Definizione delle politiche per la montagna
Art. 1
Principi generali
1. La Regione, le Province, le Comunità montane ed i Comuni dell'Emilia-Romagna cooperano al fine di favorire lo sviluppo socio-economico delle zone montane, nel rispetto dei principi di sostenibilità, con il concorso delle parti sociali.
2. Le politiche territoriali per lo sviluppo delle zone montane mirano in particolare:
a) a contrastare fenomeni di spopolamento nelle aree marginali;
b) a conseguire la piena integrazione degli ambiti locali nel sistema economico e sociale regionale, valorizzando le potenzialità distintive proprie di ogni singolo sistema territoriale locale;
c) a garantire ai cittadini ed alle imprese adeguati livelli di disponibilità di servizi pubblici essenziali e di altri servizi di utilità sociale;
d) a salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico e le identità storiche, culturali e sociali dei singoli sistemi territoriali locali;
e) a promuovere la difesa idrogeologica del territorio;
f) a realizzare impianti di forestazione, anche nell'ambito dei progetti di contenimento della presenza di CO2 nell'atmosfera;
g) a stimolare l'iniziativa privata in ambito sociale, economico, turistico e culturale;
h) a promuovere l'associazionismo e l'aggregazione dei Comuni e delle Comunità montane.
3. Le Comunità montane promuovono l'attuazione delle politiche territoriali per lo sviluppo delle zone montane attraverso il sistema della programmazione negoziata definito dal titolo II della presente legge, ricercando altresì il coinvolgimento delle comunità locali e l'integrazione degli interventi pubblici e privati.
4. Le disposizioni della presente legge relative alle Comunità montane si applicano anche ai Comuni nati dalla trasformazione di una Comunità montana, realizzata mediante la fusione dei Comuni compresi.
5. Ai fini della presente legge, per zone montane si intendono i territori appartenenti al sistema appenninico emiliano-romagnolo individuati secondo criteri geomorfologici e socio-economici definiti con apposito atto dalla Giunta regionale.
Art. 2
Conferenza per la montagna
1. La Regione Emilia-Romagna convoca almeno una volta all'anno la Conferenza per la montagna costituita dai Presidenti delle Comunità montane e delle Province, dai Sindaci dei Comuni montani di cui all'articolo 1, comma 4, e dal Presidente della Regione, o dai loro delegati.
2. La Conferenza elabora linee di indirizzo per il coordinamento delle politiche di sviluppo delle zone montane e per la definizione dei contenuti delle intese istituzionali di cui all'articolo 4.
3. Nella elaborazione delle linee di indirizzo la Conferenza persegue la condivisione degli obiettivi generali con le associazioni ambientali, economiche e sociali, anche attraverso l'istituzione di tavoli di consultazione o di gruppi di lavoro congiunti.
4. Il Presidente della Regione, o su sua delega l'assessore competente in materia di politiche per la montagna, svolge le funzioni di presidenza della Conferenza e provvede alla relativa convocazione.
5. La Conferenza si avvale del supporto tecnico di un gruppo di lavoro costituito dal nucleo di cui all'articolo 10 e dai funzionari designati collegialmente dalle Comunità montane e dalle Province.
Art. 3
Interventi di interesse interregionale
1. La Regione Emilia-Romagna, anche sulla base delle linee di indirizzo elaborate dalla Conferenza per la montagna, promuove accordi con le altre Regioni per la predisposizione di programmi e progetti d'interesse comune per lo sviluppo delle zone montane.
2. I programmi e i progetti di interesse interregionale, di cui al comma 1, sono predisposti sentite le Province, le Comunità montane ed i Comuni coinvolti.

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