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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2

LEGGE PER LA MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 9 del 20 gennaio 2004

TITOLO III
Finanziamenti regionali per la montagna
CAPO I
Partecipazione della Regione alla programmazione negoziata per la montagna
Art. 8
Programma regionale per la montagna
1. Il Consiglio regionale definisce con un atto di programmazione a valenza anche pluriennale gli obiettivi di sviluppo da perseguire nell'ambito delle intese istituzionali di cui all'articolo 4 ed i criteri generali per l'utilizzo delle risorse che si renderanno disponibili, rispetto ai diversi ambiti territoriali ed ai diversi settori di intervento, prevedendo priorità di finanziamento per gli ambiti nei quali si realizzano processi di fusione tra Comuni o Comunità montane e per le intese istituzionali promosse unitariamente da parte di più Comunità montane.
2. La proposta dell'atto di programmazione è predisposta dalla Giunta regionale in coerenza alle linee di indirizzo elaborate dalla Conferenza per la montagna, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 3 del 1999, e della Conferenza regionale per l'economia e il lavoro di cui all'articolo 34 della stessa legge regionale.
3. Ai fini dell'attuazione degli obiettivi definiti nell'atto di cui al comma 1, la legge annuale di bilancio riserva almeno il due per cento delle risorse regionali per gli investimenti agli interventi per lo sviluppo delle zone montane da realizzare attraverso il sistema della programmazione negoziata di cui al titolo II della presente legge, allocando tali risorse in un apposito fondo speciale, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio.
Art. 9
Programma attuativo annuale
1. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi e dei criteri generali definiti dall'atto di programmazione di cui all'articolo 8, e sulla base delle proposte di accordo-quadro, approva un programma attuativo annuale il quale determina:
a) la ripartizione delle risorse definite dalla legge annuale di bilancio, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, tra le diverse azioni di competenza regionale previste nell'ambito delle proposte di accordo-quadro, provvedendo contestualmente alla destinazione delle risorse stesse negli appositi capitoli di spesa, tenuto conto delle specifiche leggi settoriali di spesa;
b) gli eventuali ulteriori stanziamenti di bilancio da utilizzare per la realizzazione degli interventi di competenza regionale previsti nell'ambito delle proposte di accordo-quadro;
c) l'approvazione dei contenuti delle proposte di accordo-quadro e il mandato per le relative sottoscrizioni;
d) l'individuazione delle strutture regionali competenti per l'attuazione degli interventi previsti nell'ambito degli accordi-quadro.
2. Il programma attuativo annuale ha l'efficacia degli atti settoriali di programmazione economico-finanziaria ai fini dell'individuazione degli interventi nell'ambito degli stanziamenti di bilancio da utilizzare.
3. Le strutture regionali individuate nel programma attuativo annuale, in relazione alle loro competenze settoriali, curano l'attuazione degli interventi regionali previsti negli accordi-quadro nell'osservanza delle discipline sostanziali e delle procedure di gestione previste dalle norme di settore.
Art. 10
Nucleo tecnico regionale
1. L'integrazione delle attività dei settori regionali competenti all'attuazione delle politiche per lo sviluppo della montagna è assicurata da un nucleo tecnico interdirezionale, il quale adempie alle seguenti funzioni:
a) provvede al coordinamento, al monitoraggio ed al controllo nell'attuazione degli interventi di competenza dei diversi settori regionali, previsti nell'ambito degli accordi-quadro;
b) assicura l'assistenza tecnica al Presidente della Regione ed ai relativi delegati nell'ambito della negoziazione delle intese istituzionali per la montagna, di cui all'articolo 4, e degli accordi-quadro di cui all'articolo 6;
c) formula proposte in ordine alla definizione del programma attuativo annuale, di cui all'articolo 9.
CAPO II
Trasferimenti regionali alle Comunità montane per lo sviluppo della montagna
Art. 11
Fondi per la montagna
1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi per lo sviluppo della montagna, gestiti dalle Comunità montane, attraverso i seguenti fondi:
a) fondo regionale per la montagna: istituito in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 Sito esterno (Nuove disposizioni per le zone montane), il fondo è costituito dalle risorse del fondo nazionale per la montagna attribuite alla Regione, destinate alla realizzazione di azioni organiche e coordinate per lo sviluppo globale della montagna, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della legge n. 97 del 1994 Sito esterno, e dalle aggiuntive risorse regionali di cofinanziamento definite con la legge annuale di bilancio;
b) fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico: istituito in attuazione dell'articolo 7, comma 3 della legge n. 97 del 1994 Sito esterno, il fondo finanzia contributi concessi dalle Comunità montane agli imprenditori agricoli per la realizzazione di piccole opere ed attività di manutenzione ambientale, secondo i criteri di cui all'articolo 23;
c) fondo per le opere pubbliche montane: il fondo è costituito dalle risorse del fondo nazionale ordinario per gli investimenti attribuite alla Regione, destinate alle Comunità montane per la realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, a norma dell'articolo 6, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 Sito esterno (Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali).
2. Le risorse del fondo nazionale per la montagna trasferite dallo Stato alla Regione, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 97 del 1994 Sito esterno, sono suddivise tra i due fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, secondo le seguenti quote:
a) per una quota pari all'ottanta per cento, al fondo regionale per la montagna, di cui al comma 1, lettera a);
b) per la restante quota, pari al venti per cento, al fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, di cui al comma 1, lettera b).
3. Le percentuali di riparto di cui al comma 2 possono essere rideterminate in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 12
Riparto e destinazione dei fondi
1. Le risorse dei fondi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e c), sono ripartite a favore delle Comunità montane secondo i seguenti parametri:
a) sessanta per cento in proporzione alla superficie delle zone montane;
b) quaranta per cento in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane.
2. Le risorse del fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), sono ripartite tra le Comunità montane in proporzione alla superficie totale delle aziende agro-silvo-pastorali censite all'interno delle zone montane dei rispettivi ambiti territoriali.
3. La Comunità montana destina le risorse acquisite dal fondo regionale per la montagna, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), alle azioni previste nell'accordo-quadro di cui all'articolo 6, oppure, in mancanza di tale accordo, alla realizzazione di programmi annuali operativi attuativi dell'intesa istituzionale.
4. La Giunta regionale fissa le modalità di erogazione, di revoca dei finanziamenti, nonché gli obiettivi e le attività di monitoraggio.

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