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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2

LEGGE PER LA MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 9 del 20 gennaio 2004

CAPO I
Partecipazione della Regione alla programmazione negoziata per la montagna
Art. 8
Programma regionale per la montagna
1. Il Consiglio regionale definisce con un atto di programmazione a valenza anche pluriennale gli obiettivi di sviluppo da perseguire nell'ambito delle intese istituzionali di cui all'articolo 4 ed i criteri generali per l'utilizzo delle risorse che si renderanno disponibili, rispetto ai diversi ambiti territoriali ed ai diversi settori di intervento, prevedendo priorità di finanziamento per gli ambiti nei quali si realizzano processi di fusione tra Comuni o Comunità montane e per le intese istituzionali promosse unitariamente da parte di più Comunità montane.
2. La proposta dell'atto di programmazione è predisposta dalla Giunta regionale in coerenza alle linee di indirizzo elaborate dalla Conferenza per la montagna, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 3 del 1999, e della Conferenza regionale per l'economia e il lavoro di cui all'articolo 34 della stessa legge regionale.
3. Ai fini dell'attuazione degli obiettivi definiti nell'atto di cui al comma 1, la legge annuale di bilancio riserva almeno il due per cento delle risorse regionali per gli investimenti agli interventi per lo sviluppo delle zone montane da realizzare attraverso il sistema della programmazione negoziata di cui al titolo II della presente legge, allocando tali risorse in un apposito fondo speciale, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio.
Art. 9
Programma attuativo annuale
1. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi e dei criteri generali definiti dall'atto di programmazione di cui all'articolo 8, e sulla base delle proposte di accordo-quadro, approva un programma attuativo annuale il quale determina:
a) la ripartizione delle risorse definite dalla legge annuale di bilancio, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, tra le diverse azioni di competenza regionale previste nell'ambito delle proposte di accordo-quadro, provvedendo contestualmente alla destinazione delle risorse stesse negli appositi capitoli di spesa, tenuto conto delle specifiche leggi settoriali di spesa;
b) gli eventuali ulteriori stanziamenti di bilancio da utilizzare per la realizzazione degli interventi di competenza regionale previsti nell'ambito delle proposte di accordo-quadro;
c) l'approvazione dei contenuti delle proposte di accordo-quadro e il mandato per le relative sottoscrizioni;
d) l'individuazione delle strutture regionali competenti per l'attuazione degli interventi previsti nell'ambito degli accordi-quadro.
2. Il programma attuativo annuale ha l'efficacia degli atti settoriali di programmazione economico-finanziaria ai fini dell'individuazione degli interventi nell'ambito degli stanziamenti di bilancio da utilizzare.
3. Le strutture regionali individuate nel programma attuativo annuale, in relazione alle loro competenze settoriali, curano l'attuazione degli interventi regionali previsti negli accordi-quadro nell'osservanza delle discipline sostanziali e delle procedure di gestione previste dalle norme di settore.
Art. 10
Nucleo tecnico regionale
1. L'integrazione delle attività dei settori regionali competenti all'attuazione delle politiche per lo sviluppo della montagna è assicurata da un nucleo tecnico interdirezionale, il quale adempie alle seguenti funzioni:
a) provvede al coordinamento, al monitoraggio ed al controllo nell'attuazione degli interventi di competenza dei diversi settori regionali, previsti nell'ambito degli accordi-quadro;
b) assicura l'assistenza tecnica al Presidente della Regione ed ai relativi delegati nell'ambito della negoziazione delle intese istituzionali per la montagna, di cui all'articolo 4, e degli accordi-quadro di cui all'articolo 6;
c) formula proposte in ordine alla definizione del programma attuativo annuale, di cui all'articolo 9.

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