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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2

LEGGE PER LA MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 9 del 20 gennaio 2004

CAPO II
Trasferimenti regionali alle Comunità montane per lo sviluppo della montagna
Art. 11
Fondi per la montagna
1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi per lo sviluppo della montagna, gestiti dalle Comunità montane, attraverso i seguenti fondi:
a) fondo regionale per la montagna: istituito in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 Sito esterno (Nuove disposizioni per le zone montane), il fondo è costituito dalle risorse del fondo nazionale per la montagna attribuite alla Regione, destinate alla realizzazione di azioni organiche e coordinate per lo sviluppo globale della montagna, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della legge n. 97 del 1994 Sito esterno, e dalle aggiuntive risorse regionali di cofinanziamento definite con la legge annuale di bilancio;
b) fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico: istituito in attuazione dell'articolo 7, comma 3 della legge n. 97 del 1994 Sito esterno, il fondo finanzia contributi concessi dalle Comunità montane agli imprenditori agricoli per la realizzazione di piccole opere ed attività di manutenzione ambientale, secondo i criteri di cui all'articolo 23;
c) fondo per le opere pubbliche montane: il fondo è costituito dalle risorse del fondo nazionale ordinario per gli investimenti attribuite alla Regione, destinate alle Comunità montane per la realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, a norma dell'articolo 6, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 Sito esterno (Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali).
2. Le risorse del fondo nazionale per la montagna trasferite dallo Stato alla Regione, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 97 del 1994 Sito esterno, sono suddivise tra i due fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, secondo le seguenti quote:
a) per una quota pari all'ottanta per cento, al fondo regionale per la montagna, di cui al comma 1, lettera a);
b) per la restante quota, pari al venti per cento, al fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, di cui al comma 1, lettera b).
3. Le percentuali di riparto di cui al comma 2 possono essere rideterminate in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 12
Riparto e destinazione dei fondi
1. Le risorse dei fondi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e c), sono ripartite a favore delle Comunità montane secondo i seguenti parametri:
a) sessanta per cento in proporzione alla superficie delle zone montane;
b) quaranta per cento in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane.
2. Le risorse del fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), sono ripartite tra le Comunità montane in proporzione alla superficie totale delle aziende agro-silvo-pastorali censite all'interno delle zone montane dei rispettivi ambiti territoriali.
3. La Comunità montana destina le risorse acquisite dal fondo regionale per la montagna, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), alle azioni previste nell'accordo-quadro di cui all'articolo 6, oppure, in mancanza di tale accordo, alla realizzazione di programmi annuali operativi attuativi dell'intesa istituzionale.
4. La Giunta regionale fissa le modalità di erogazione, di revoca dei finanziamenti, nonché gli obiettivi e le attività di monitoraggio.

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