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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2

LEGGE PER LA MONTAGNA

Art. 14
Coordinamento dei servizi di trasporto
1. Al fine di perseguire un'efficiente ed efficace offerta di trasporto pubblico locale nelle aree montane, la Comunità montana promuove il coordinamento tra i Comuni interessati per la predisposizione di proposte per soddisfare la domanda di mobilità e la fruizione immediata dei servizi.
2. I Comuni montani autorizzati dalla Regione ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 97 del 1994 Sito esterno, stabiliscono con apposito regolamento le modalità di organizzazione e di gestione dei servizi di trasporto di persone e di merci di prima necessità in deroga alle vigenti disposizioni amministrative in materia, tenendo conto delle proposte di cui al comma 1.
3. La Regione, le Province e le Agenzie per il trasporto pubblico locale, nella definizione degli accordi di programma e dei contratti di servizio per l'organizzazione e la realizzazione degli interventi sulla mobilità e sul trasporto pubblico locale, tengono conto delle proposte di cui al comma 1, nonché dei regolamenti comunali di cui al comma 2.

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