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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2

LEGGE PER LA MONTAGNA

Art. 16
Accordi interprofessionali per il settore delle produzioni forestali
1. La Regione, d'intesa con le Comunità montane, promuove lo sviluppo ecocompatibile delle produzioni forestali e dell'economia del legno anche attraverso accordi tra le imprese, i proprietari ed i gestori di aree forestali e gli operatori della filiera del legno, in forma singola ovvero associata, per un miglior utilizzo delle risorse forestali regionali.
2. Gli accordi di cui al comma 1 possono concernere altresì la produzione di energia elettrica da fonte alternativa, mediante utilizzo di bio-masse e di scarti delle lavorazioni forestali, coinvolgendo le imprese interessate a tale produzione.

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