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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 3

NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31

BOLLETTINO UFFICIALE n. 10 del 20 gennaio 2004

Art. 6
Commercializzazione diretta del produttore
1. La commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali disciplinati dalla presente legge, effettuata direttamente dai produttori agricoli ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 Sito esterno (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti), è consentita solo se questi sono in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 2 o di altra autorizzazione alla produzione rilasciata dall'autorità competente della Regione di provenienza.

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