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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5

NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 15 luglio 2016, n. 11 L.R. 13 maggio 2024, n. 2

(1)

"Art. 23
Comitato esecutivo della Consulta e suoi compiti
1. Il Comitato esecutivo previsto dall'articolo 22, comma 8, è composto dal Presidente della Consulta dell'emigrazione, che lo presiede, e da otto membri, eletti dalla Consulta secondo le modalità previste dal regolamento, di cui almeno uno in rappresentanza degli emiliano-romagnoli all'estero.
2. Il Comitato esecutivo svolge le seguenti funzioni:
a) delibera la convocazione straordinaria delle riunioni della Consulta, predisponendone l'ordine del giorno ed esprime il proprio parere sulla partecipazione alle sedute della Consulta dei soggetti di cui all'articolo 22, comma 6;
b) collabora con il Presidente della Consulta per l'applicazione e per la realizzazione dei programmi e delle iniziative concernenti l'emigrazione;
c) formula proposte ed esprime pareri alla Giunta, in ordine agli atti amministrativi concernenti l'applicazione della presente legge e, in via d'urgenza, può esprimere pareri richiesti alla Consulta, salvo riferirne alla stessa nella sua prima successiva seduta.
3. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria e propositiva nell'ambito dei compiti della Consulta, il Comitato esecutivo può avvalersi di consulenti od esperti esterni o di gruppi di lavoro interdisciplinari.
4. La durata del Comitato coincide con quella della Consulta.
5. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della Consulta.".
Art. 23
Abrogazioni di disposizioni della legge regionale n. 14 del 1990
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni contenute nella legge regionale n. 14 del 1990:
a)
gli articoli 6, 14 e 23 bis;
b)
il comma 8 dell'articolo 3, il comma 4 dell'articolo 7, i commi 2 e 3 dell'articolo 22, il comma 10 dell'articolo 24;
c)
la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3, la lettera l) del comma 1 dell'articolo 20.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 300 del 7 luglio 2005 pubblicata nella G.U. del 27 luglio 2005, n. 30, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 maggio 2004 e depositato in cancelleria il 31 maggio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b) della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 300 del 7 luglio 2005 pubblicata nella G.U. del 27 luglio 2005, n. 30, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, lettera d) e comma 5; 6, 7 e 10, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 maggio 2004 e depositato in cancelleria il 31 maggio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), 114 e 120 della Costituzione.

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