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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

BOLLETTINO UFFICIALE n. 41 del 25 marzo 2004

Art. 38
Trasmissione di comunicazioni dell'amministrazione mediante posta elettronica
1. In ogni procedimento amministrativo di competenza di amministrazioni diverse da quelle di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione Sito esterno, le istanze, documenti o atti rivolti da persone o imprese alla pubblica amministrazione possono contenere la dichiarazione di accettare, ad ogni effetto di legge, che ogni comunicazione, esclusa la trasmissione del provvedimento finale, sia effettuata mediante posta elettronica.
2. La trasmissione del provvedimento finale può essere validamente effettuata solo nel caso in cui sia il mittente che il destinatario siano in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, con modalità che ne assicuri l'avvenuta consegna.

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