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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

BOLLETTINO UFFICIALE n. 41 del 25 marzo 2004

TITOLO II
SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
CAPO I
Poteri normativi e governo locale
Art. 8
Poteri normativi degli Enti locali e rapporti con l'ordinamento regionale
1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, gli Enti locali esercitano la potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 117, comma sesto della Costituzione Sito esterno, in ordine alla organizzazione e allo svolgimento delle funzioni dell'Ente locale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge regionale al fine di assicurare i requisiti minimi di uniformità, con particolare riferimento ai diritti civili e sociali.
2 Le disposizioni contenute in regolamenti della Regione cessano di avere efficacia, nell'ordinamento degli Enti locali interessati, con l'entrata in vigore del regolamento locale.
3. Nell'ambito delle materie di competenza legislativa regionale, salvo diversa disposizione di legge, i regolamenti e le ordinanze degli Enti locali determinano l'importo minimo e quello massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione. Tali importi non possono essere inferiori a 25,00 euro nè superiori a 10.000,00 euro.
4. In assenza della individuazione di limiti edittali della sanzione nell'atto normativo dell'Ente locale, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.
Art. 9
Principio di integrazione
1. La Regione pone a fondamento dell'intervento legislativo e della disciplina sul conferimento delle funzioni amministrative a livello locale, il principio dell'integrazione, con particolare riferimento alla integrazione tra le politiche sociali, territoriali ed economiche.
2. A tale scopo, la Regione e gli Enti locali adottano strumenti di programmazione e progettazione ad approccio integrato, valorizzando i collegamenti tra politiche settoriali rivolte alle medesime categorie di destinatari o ai medesimi contesti territoriali e tenendo conto degli effetti reciproci di tali politiche.
Art. 10
Integrazione e concertazione in ambito provinciale
1. Al fine di realizzare l'integrazione tra le funzioni ripartite tra i diversi livelli del governo locale, le Province adottano gli atti di pianificazione ed indirizzo previsti da leggi regionali previa concertazione con i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di Comuni e le Associazioni intercomunali ricompresi nel proprio ambito territoriale.
2. Lo statuto della Provincia disciplina le modalità di svolgimento della concertazione di cui al comma 1. In mancanza di specifica disciplina, la concertazione di cui al comma 1 è esercitata tramite una conferenza territoriale composta dai sindaci e dal presidente della Provincia.
3. I programmi ed i provvedimenti regionali stabiliscono forme di preferenza o incrementi per trasferimenti di risorse finanziarie alle Province destinati all'erogazione di contributi a favore degli Enti locali, quando per l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei suddetti contributi sia stata effettuata la concertazione ai sensi del comma 1.
Art. 11
Accordi tra amministrazioni per l'unificazione delle conferenze di ambito provinciale
1. Le funzioni di più conferenze o organismi collegiali comunque denominati composti da amministratori o da rappresentanti di Enti locali istituiti in ambito provinciale o sub-provinciale sulla base di leggi regionali, in particolare nelle materie del trasporto pubblico locale, della sanità, dei servizi sociali, della gestione dei rifiuti, della tutela dell'ambiente, possono essere affidate ad altra conferenza, o unificate in capo ad un unico organismo collegiale composto nei modi e nelle forme definiti da accordi tra la Regione e gli Enti locali rappresentati.
2. A tal fine gli accordi disciplinano in particolare la composizione, le modalità di esercizio delle competenze, le modalità di funzionamento, l'organizzazione e le competenze ed individuano la disciplina applicabile all'organo collegiale unificato. Successivi eventuali accordi tra gli enti rappresentati provvedono, altresì, a disciplinare gli aspetti patrimoniali e finanziari.
3. Dalla data di avvio dell'esercizio delle funzioni da parte della conferenza, sono soppresse le conferenze o gli organismi collegiali le cui funzioni siano state conferite all'altro organismo.
CAPO II
Forme associative dei Comuni
Art. 12
Attuazione dei principi di differenziazione ed adeguatezza
1. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni secondo criteri di differenziazione ed adeguatezza, tenendo conto della loro dimensione associativa.
2. La legge regionale può prevedere specifici conferimenti ai Comuni capoluogo, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e al Circondario di Imola, in ragione delle loro specifiche caratteristiche territoriali ed organizzative.
3. Le funzioni amministrative conferite ai Comuni, quando la legge regionale fissa requisiti demografici, organizzativi o di estensione territoriale per il loro esercizio, sono esercitate, per i Comuni che non li raggiungono, dalle Unioni e dalle Comunità montane, nonché dalle Associazioni intercomunali che rispettino tali requisiti e che espressamente deliberino di accettare.
4. In attuazione dei principi di cui all'articolo 118, comma primo della Costituzione Sito esterno, ove non si verifichino le condizioni di cui al comma 3, il presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, valutate le dimensioni organizzative, demografiche ed il contesto territoriale, individua l'ente al quale sono attribuite in via transitoria le funzioni amministrative.
Art. 13
Esercizio associato delle funzioni comunali
1. Quando la legge non stabilisce requisiti demografici, territoriali o organizzativi, i Comuni possono esercitare in forma associata le funzioni loro attribuite o conferite, ivi comprese le funzioni fondamentali stabilite dalla legge statale. La Regione incentiva l'esercizio associato delle funzioni ai sensi della legge regionale n. 11 del 2001.
2. Nell'ipotesi di Comuni ricompresi in Associazioni intercomunali, la legge regionale può condizionare l'esercizio delle funzioni ad una durata minima dell'accordo associativo. Il conferimento delle funzioni ai Comuni con il vincolo dell'esercizio da parte della forma associativa diviene operativo a seguito dell'accettazione da parte della forma associativa. In tale ipotesi, le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni vengono trasferite al Comune sede istituzionale dell'Associazione con vincolo di destinazione alle gestioni associate.
Art. 14
Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi settoriali alle forme associative degli Enti locali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2001 e dalle disposizioni adottate nei vari settori in attuazione dei principi ivi contenuti, la Regione e le Province, nella adozione dei seguenti atti e provvedimenti, devono prevedere criteri preferenziali, relativamente alla erogazione di contributi ai Comuni, per gli interventi posti in essere dalle Unioni di Comuni, dalle Comunità montane e dalle Associazioni intercomunali, tenendo conto della densità demografica dei territori:
a) programma poliennale degli interventi di cui all'articolo 7, comma 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) e relativi provvedimenti attuativi;
b) provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3);
c) direttive applicative del programma poliennale degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica di cui all'articolo 5, comma 4 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28) e relativi provvedimenti attuativi;
d) provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 48, comma 10 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
e) provvedimenti di approvazione e finanziamento dei progetti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c) della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 (Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione);
f) provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 4 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia);
g) provvedimento della Giunta regionale di riparto alle Province dei fondi per gli interventi previsti dall'articolo 3 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 (Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10);
h) provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 31, comma 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina).
2. I criteri preferenziali di cui al comma 1 si applicano nei casi in cui le domande siano presentate sulla base di atti deliberati all'unanimità da un organo composto dai rappresentanti di tutti i Comuni aderenti alla forma associativa, o comunque sulla base di atti di adesione di tutti i Comuni aderenti della forma associativa.
Art. 15
Associazioni intercomunali - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 11 del 2001, è inserito il seguente comma:
"2 bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, l'Associazione può essere costituita anche tra Comuni non confinanti quando la continuità territoriale sia interrotta da parti del territorio di un Comune con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti.".
2. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale n. 11 del 2001 è soppresso, a partire dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 16
Cooperazione tra Comuni in ambiti interregionali
1. Il Presidente della Giunta regionale, su istanza dei Comuni interessati, può promuovere accordi con altre Regioni aventi ad oggetto lo svolgimento in forma associata tra Comuni appartenenti a diverse Regioni, di funzioni e servizi comunali, quando ciò si renda necessario al fine di definire la disciplina regionale applicabile relativamente alle procedure e modalità di erogazione di servizi da parte degli enti associati.
2. L'accordo può anche prevedere, in presenza di forti indici di integrazione territoriale, e su richiesta degli enti interessati, la costituzione di forme anche stabili di collaborazione interregionali per la gestione in forma associata di una pluralità di funzioni e servizi. In tal caso alla forma associativa si applica la disciplina legislativa regionale convenuta nell'accordo.
3. Il Presidente della Giunta regionale sottoscrive l'accordo previo parere della Commissione consiliare competente per materia.
4. Nei casi in cui si applichi la disciplina legislativa della Regione Emilia-Romagna, la forma associativa è ammessa ai contributi dalla medesima previsti. A tal fine, ove necessario, si provvede all'adeguamento del Programma di riordino territoriale ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali).
CAPO III
Comunità e territori montani
Art. 17
Sviluppo delle zone montane
1. La Regione assume la valorizzazione delle zone montane come impegno prioritario.
2. I Comuni e le Comunità montane, unitamente alle Province ed alla Regione, cooperano nella realizzazione di un sistema integrato di azioni intersettoriali per lo sviluppo delle zone montane, attraverso strumenti di programmazione negoziata definiti con apposita legge regionale.
Art. 18
Organi delle Comunità montane
1. Il Consiglio della Comunità montana è formato da componenti degli organi dei Comuni da cui essa è costituita.
2. Il numero dei componenti il Consiglio della Comunità montana, stabilito dallo statuto, deve rispettare i limiti previsti per i Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, fatta salva l'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze.
3. La composizione e le modalità di elezione del Consiglio della Comunità montana sono stabiliti dallo statuto secondo uno dei seguenti modelli:
a) elezione di un uguale numero di rappresentanti di ciascun Consiglio comunale mediante scheda con voto limitato ad un candidato, in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze, con esclusione, a pena di nullità dell'elezione, di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza;
b) elezione congiunta del Consiglio della Comunità montana con sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti, in un'unica assemblea alla quale partecipano tutti i consiglieri dei Comuni in essa ricompresi ciascuno dei quali ha diritto a un voto;
c) individuazione di tutti i sindaci quali membri di diritto del Consiglio comunitario ed elezione della rimanente quota di componenti con il metodo di cui alla lettera b). A tal fine, ogni sindaco deve dichiarare, in sede di presentazione delle liste, il proprio collegamento con una di esse. I seggi sono attribuiti con il metodo proporzionale puro. Qualora la lista maggioritaria risulti avere conseguito oltre il sessanta per cento dei seggi, sommando quelli ottenuti sulla base del risultato della votazione e quelli dei sindaci membri di diritto che ad essa hanno dichiarato il collegamento, dai seggi elettivi si detrae un numero pari a quello necessario per riportare la consistenza della rappresentanza della lista non oltre il sessanta per cento dei componenti l'organo. I seggi così sottratti vengono ridistribuiti con metodo proporzionale tra le altre liste concorrenti.
4. Lo Statuto disciplina le modalità di elezione del Presidente della Comunità montana, da scegliersi tra sindaci, assessori e consiglieri dei Comuni partecipanti. Lo Statuto può prevedere che il Presidente sia scelto tra i sindaci.
5. La Giunta è composta da un numero di membri pari a quello previsto per i Comuni di pari dimensioni. In deroga a tale criterio, lo statuto può stabilire che la Giunta sia composta dai sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati membri dei Consigli o delle Giunte comunali.
Art. 19
Garanzie delle minoranze
1. In tutti i casi in cui la legge prevede una rappresentanza delle minoranze consiliari in seno ad enti od organi sovracomunali, deve essere garantita una elezione priva di ingerenze da parte della maggioranza nella scelta dei rappresentanti della minoranza. Deve altresì essere garantito il permanere del rapporto fiduciario tra maggioranza o minoranza dei singoli Comuni ed i rispettivi rappresentanti.
Art. 20
Adeguamento degli statuti
1. Le Comunità montane adeguano il proprio statuto alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. Decorso tale termine e fino al momento della entrata in vigore delle modifiche statutarie di adeguamento, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.
Art. 21
Autonomia organizzativa
1. Le Comunità montane nell'ambito della propria autonomia regolamentare ed organizzativa, adottano il regolamento di contabilità ed il regolamento sul funzionamento degli uffici.
2. Il segretario della Comunità montana svolge le funzioni e i compiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali.
CAPO IV
Area metropolitana di Bologna e nuovo Circondario imolese
Art. 22
Unificazione e semplificazione degli organismi in ambito metropolitano
1. Al fine di rafforzare e semplificare il sistema di governo delle politiche metropolitane, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali ricompresi nella provincia di Bologna elaborano una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 11 per l'unificazione degli organismi composti da amministratori locali, tenendo conto delle specificità previste per il territorio del Circondario di Imola. La Regione presta il proprio supporto tecnico alle necessarie elaborazioni.
Art. 23
Nuovo Circondario imolese
1. I Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina e Mordano, già facenti parte del Circondario di Imola istituito ai sensi dell'articolo 6 dello statuto della Provincia di Bologna, possono istituire, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e ai sensi del presente titolo, una forma speciale di cooperazione, finalizzata all'esercizio associato di funzioni comunali ed al decentramento di funzioni provinciali, di seguito denominato nuovo Circondario imolese.
2. Il nuovo Circondario è ente pubblico con personalità giuridica, dotato di autonomia organizzativa e funzionale, di autonomia normativa in relazione alle funzioni ad esso conferite, di autonomia contabile e di bilancio nell'ambito delle risorse ad esso attribuite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione. A tale ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ordinamento degli Enti locali, ivi comprese quelle di cui al titolo V della parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Sito esterno (Testo unico sull'ordinamento degli enti locali).
3. L'istituzione del nuovo Circondario è subordinata allo scioglimento del Circondario già istituito ai sensi dell'articolo 6 dello statuto della Provincia di Bologna e del Consorzio del circondario imolese costituitosi nel frattempo.
4. All'ambito territoriale del nuovo Circondario imolese si applicano le disposizioni dell'articolo 11.
Art. 24
Funzioni ed ambito di operatività
1. Il nuovo Circondario esercita:
a) le funzioni ad esso conferite da tutti i Comuni del Circondario;
b) le funzioni conferite dalla Provincia, da essa a qualsiasi titolo esercitate;
c) le funzioni ad esso eventualmente conferite dalla Regione.
2. Nel caso in cui siano conferite al nuovo Circondario funzioni provinciali che, per il territorio ricompreso nella Comunità montana Valle del Santerno, sono di competenza di quest'ultima, essa ne disciplina il conferimento al nuovo Circondario mediante apposite convenzioni.
3. I Comuni ricompresi nel nuovo Circondario e la Comunità montana possono stipulare, anche singolarmente, convenzioni finalizzate ad affidare al nuovo Circondario l'esercizio di proprie competenze.
Art. 25
Concorso del nuovo Circondario nelle funzioni di programmazione e pianificazione della Provincia
1. Nelle materie conferitegli dalla Provincia, il nuovo Circondario concorre alla formazione degli atti di programmazione e pianificazione in rappresentanza degli interessi del proprio livello territoriale, attraverso l'elaborazione di progetti che confluiscono negli atti di competenza provinciale.
2. Le modalità del concorso del nuovo Circondario alla formazione dei suddetti atti sono definite d'intesa con la Provincia, nel rispetto dei termini e della disciplina dei procedimenti previsti dalle leggi regionali di settore. Le intese sono comunicate alla Regione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano in particolare al procedimento di formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale e dei piani in materia di trasporti, tutela ed uso del territorio, parchi, riserve naturali e piano faunistico. In tal caso l'intesa regola, altresì, le forme e gli strumenti di raccordo tra il nuovo Circondario ed i Comuni in esso ricompresi.
4. I provvedimenti della Provincia in materia di programmazione generale e settoriale, di programmi pluriennali e di piani attuativi devono comunque essere corredati dal parere del nuovo Circondario.
5. Il nuovo Circondario rientra fra gli Enti locali previsti dall'articolo 25, comma 3 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).
6. Nei casi in cui la legge preveda conferenze ed organismi di programmazione e coordinamento a livello provinciale, la Provincia può prevedere la costituzione di conferenze od organismi di programmazione e coordinamento presso il nuovo Circondario con compiti di consultazione e di proposta. Il presidente della conferenza o dell'organismo a livello di nuovo Circondario, o un suo delegato, partecipa di diritto alla conferenza o all'organismo provinciale.
7. Il nuovo Circondario partecipa alle conferenze e agli accordi di pianificazione e agli accordi territoriali della Provincia relativamente agli atti riferiti al proprio territorio.
8. Ai fini di una maggiore omogeneità e semplificazione i Comuni del nuovo Circondario possono con propria delibera assegnare al nuovo Circondario il compito di coordinare l'elaborazione dei piani strutturali comunali, dei regolamenti urbanistici ed edilizi. Con la delibera sono definiti anche criteri e modalità operative.
9. Il nuovo Circondario partecipa ai procedimenti di approvazione del piano strutturale comunale (PSC), del regolamento urbanistico ed edilizio (RUE), dei piani operativi comunali (POC), dei piani urbanistici attuativi (PUA) nelle forme previste dagli articoli 32, 33, 34 e 35 della legge regionale n. 20 del 2000.
10. Il nuovo Circondario partecipa alle conferenze in materia di accordi di programma previste dall'articolo 40 della legge regionale n. 20 del 2000.
Art. 26
Statuto
1. Lo statuto del nuovo Circondario è approvato con deliberazione di tutti i Consigli comunali con le stesse modalità previste per l'approvazione degli statuti comunali.
2. Prima dell'approvazione da parte dei Consigli comunali, lo schema di deliberazione è trasmesso alla Provincia ed alla Comunità Montana Valle del Santerno che possono formulare un parere entro trenta giorni dalla trasmissione.
3. Lo statuto, approvato da tutti i Consigli comunali, viene affisso all'albo del Comune ove ha sede l'ente ed entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione; esso viene inoltre pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.
4. Lo statuto disciplina gli organi, composti da sindaci e da componenti delle Giunte e dei Consigli degli Enti locali interessati, prevedendo in ogni caso un organo assembleare nel quale deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze così come previsto all'articolo 19, individua le funzioni dell'ente, disciplina i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio, e regola le modalità per l'effettivo conferimento delle competenze. Al fine di assicurare la massima trasparenza sulle attività del circondario lo Statuto prevede forme di informazione e consultazione delle popolazioni interessate.
CAPO V
Forme di conoscenza, monitoraggio e supporto al sistema delle Autonomie locali
Art. 27
Monitoraggio
1. Il presente capo, in conformità alle finalità ed ai principi previsti dall'articolo 15 della legge regionale n. 3 del 1999, persegue l'obiettivo di predisporre strumenti di conoscenza e di circolazione delle informazioni volte a consentire alla Regione e all'intero sistema delle autonomie di esercitare le proprie funzioni, tenendo conto dei dati e dei risultati emergenti dalla prassi, nella attuazione delle politiche e nella applicazione delle norme regionali.
2. La Conferenza Regione-Autonomie locali individua indicatori, criteri di rilevazione e metodologie per l'analisi degli effetti delle politiche regionali sul sistema delle autonomie territoriali. Indicatori, criteri e metodologie si riferiscono in particolare alla elaborazione, analisi e pubblicazione dei dati relativi alla finanza regionale e locale, nonché alle indagini finalizzate alla valutazione dell'impatto organizzativo, economico e finanziario delle funzioni conferite.
3. Sulla base di tali indicazioni e per le finalità di cui al comma 1, la Regione raccoglie ed elabora dati e informazioni di carattere generale che riguardano le attività delle Autonomie locali, anche tramite i protocolli d'intesa di cui al comma 7.
4. Gli Enti locali trasmettono alla Regione copia, su supporto informatico, del bilancio di previsione con relativi allegati e copia del conto consuntivo entro trenta giorni dalla approvazione dei competenti organi, nonché copia su supporto informatico del certificato al bilancio e del certificato al conto di bilancio, entro la stessa scadenza a loro imposta dai provvedimenti statali. Gli Enti locali sono altresì tenuti ad inviare ogni altra documentazione richiesta, utile all'attività di analisi di cui al comma 3.
5. Le modalità e il protocollo di comunicazione per la trasmissione dei dati sono stabiliti dalla Regione in conformità con quanto richiesto per la trasmissione di analoghi documenti alla Corte dei Conti, Sezione Autonomie locali.
6. Le risultanze delle attività di monitoraggio costituiscono oggetto di relazione periodica che la Giunta presenta alla Conferenza Regione-Autonomie locali. Sulla base di queste, inoltre, la Giunta elabora proposte per l'adeguamento della normativa, il riordino dell'apparato amministrativo e la revisione delle procedure amministrative della Regione, verificando che i conferimenti di funzioni agli Enti locali siano sorretti da adeguate risorse finanziarie, strumentali ed umane.
7. Analisi sulla attuazione di discipline regionali possono essere svolte anche in collaborazione con le associazioni delle Autonomie locali, sulla base di specifici protocolli d'intesa.
8. La Giunta regionale promuove la realizzazione di un sistema informativo sui servizi pubblici, anche mediante la stipula di accordi con gli Enti locali, le agenzie d'ambito ed i soggetti erogatori. Le amministrazioni competenti comunicano alla Regione i provvedimenti relativi all'assunzione, alla organizzazione, all'affidamento, all'autorizzazione o all'accreditamento dei servizi pubblici, nonché le relative relazioni presentate periodicamente dai soggetti erogatori.
Art. 28
Attività di valutazione tecnica per il sistema delle Autonomie locali
1. Fino all'istituzione dei meccanismi di garanzia a favore del sistema delle Autonomie locali, individuati dal nuovo statuto regionale, è istituita una commissione di cinque esperti, designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali tra soggetti di comprovata esperienza in materia di diritto e finanza degli Enti locali. La commissione è nominata con decreto del presidente della Giunta regionale.
2. La commissione esprime, su richiesta degli Enti locali, valutazioni su questioni giuridiche e finanziarie.
3. Gli statuti degli Enti locali possono disciplinare modalità dell'attivazione della commissione e gli effetti delle valutazioni espresse.
4. Le modalità di funzionamento e convocazione della commissione ed i suoi rapporti con la struttura regionale competente in materia sono regolati da apposito atto del direttore generale competente.
5. I componenti della commissione percepiscono, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza dell'importo di 250,00 euro, comprensivo del rimborso spese, per un massimo di quattro sedute mensili. Il gettone è annualmente rivalutato secondo la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
6. Il responsabile della struttura regionale competente fornisce annualmente alla Conferenza Regione-Autonomie locali puntuale quadro riassuntivo dell'attività svolta.
Art. 29
Soppressione del controllo preventivo sugli atti degli Enti locali e soppressione del Comitato regionale di controllo - Abrogazione della legge regionale n. 7 del 1992
1. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli Enti locali previsto dall'articolo 130 della Costituzione Sito esterno e disciplinato dagli articoli 126 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno, è cessato dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 Sito esterno.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il Comitato regionale di controllo ed è abrogata la legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 (Ordinamento dei controlli regionali sugli Enti locali e sugli Enti dipendenti dalla Regione).
Art. 30
Potere sostitutivo - Abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale n. 3 del 1999
1. Nelle materie di propria competenza legislativa, la Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni amministrative e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale.
2. A tal fine, la Giunta regionale, sentita la commissione di esperti designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui all'articolo 28, chiamata ad esprimersi in merito alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi, assegna all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza.
3. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario, dandone comunicazione alla Conferenza Regione-Autonomie locali.
4. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che si intendono modificati.
CAPO VI
Relazioni tra Regione ed Enti locali. Disposizioni transitorie
Art. 31
Conferenza Regione-Autonomie locali. Disposizioni transitorie
1. Fino all'insediamento del Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 123, comma quarto della Costituzione Sito esterno, alla Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 3 del 1999, si applicano le disposizioni degli articoli da 31 a 35 della presente legge.
2.
Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 25 della legge regionale n. 3 del 1999, dopo la parola
"intercomunali"
sono aggiunte le seguenti
"e delle Unioni di Comuni".
3. Dalla data di insediamento del Consiglio delle Autonomie locali la Conferenza Regione-Autonomie locali è soppressa.
Art. 32
Copresidenza della Conferenza
1. La Conferenza Regione-Autonomie locali è presieduta congiuntamente dal presidente della Regione, o, per sua delega, dall'assessore competente in materia di affari istituzionali e da un componente eletto, per la durata di un anno, dalla Conferenza stessa fra un sindaco o presidente di Provincia eletto fra i propri membri.
2. La Conferenza è convocata congiuntamente dai presidenti.
3. Il co-presidente cura i rapporti con il Consiglio regionale e le sue articolazioni, dandone informazione al presidente della Conferenza.
Art. 33
Funzionamento della Conferenza
1. È istituito un comitato di presidenza, presieduto dal co-presidente della Conferenza Regione-Autonomie locali, eletto dalla Conferenza stessa ai sensi dell'articolo 32, con il compito primario di disciplinare l'organizzazione dei lavori della stessa. La Conferenza ne definisce composizione ed ulteriori funzioni.
Art. 34
Sessioni speciali
1. Su questioni di rilevante interesse comune della Regione e delle Autonomie locali possono essere convocate speciali sessioni di informazione, dibattito, approfondimento e proposta.
2. La Conferenza, anche su richiesta degli Enti locali, si riunisce in apposita sessione al fine di:
a) raccordare la partecipazione della Regione alla formazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle Autonomie locali nelle materie di competenza di queste ultime;
b) esprimere parere sullo schema dell'annuale progetto di legge comunitaria regionale di cui all'articolo 3.
3. La Conferenza può deliberare, per una compiuta istruttoria degli atti su cui intende pronunciarsi, la convocazione di udienze conoscitive.
Art. 35
Proposte sui ricorsi alla Corte costituzionale a tutela delle Autonomie locali
1. La Conferenza Regione-Autonomie locali può proporre al presidente della Giunta regionale la presentazione di ricorsi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 127, comma secondo della Costituzione Sito esterno, per questioni di legittimità costituzionale riguardanti atti legislativi dello Stato, invasivi delle prerogative delle autonomie territoriali.
Art. 36
Definizione delle procedure di trasferimento - Modifiche alle leggi regionali n. 3 del 1999 e n. 9 del 2002
1.
Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:
"1. La definizione puntuale del trasferimento di beni, risorse e personale si realizza con l'esecutività dei decreti del presidente del Consiglio adottati ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 59 del 1997 Sito esterno ed in base all'accordo generale sancito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 Sito esterno (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), e dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998 Sito esterno, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come modificato in data 4 novembre 1999 ed integrato in data 20 gennaio 2000.".
2.
Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) dopo le parole
"la Regione svolge,"
sono inserite le parole:
"direttamente ovvero".
3.
Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale n. 9 del 2002, è inserito il seguente comma:
"4 bis. Qualora entro il 31 dicembre 2004 i Comuni non abbiano provveduto all'adeguamento dei Piani dell'arenile così come previsto dal comma 3, l'attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) diviene efficace nei limiti delle disposizioni di cui al presente articolo, comma 5, lettere a), b), c), n. 2 della lettera d) e lettera e). Tali funzioni continuano comunque ad essere esercitate dalla Regione sino al completamento delle procedure di trasferimento dei registri delle concessioni esistenti, rinnovate e delle domande di concessione in istruttoria, eseguite con le modalità previste dalle deliberazioni della Giunta regionale in materia.".

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