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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2007, n. 13

L.R. 30 giugno 2008, n. 10

CAPO III
Comunità e territori montani
Art. 17
Sviluppo delle zone montane
1. La Regione assume la valorizzazione delle zone montane come impegno prioritario.
2. I Comuni e le Comunità montane, unitamente alle Province ed alla Regione, cooperano nella realizzazione di un sistema integrato di azioni intersettoriali per lo sviluppo delle zone montane, attraverso strumenti di programmazione negoziata definiti con apposita legge regionale.
Organi delle Comunità montane
abrogato
Art. 19
Garanzie delle minoranze
1. In tutti i casi in cui la legge prevede una rappresentanza delle minoranze consiliari in seno ad enti od organi sovracomunali, deve essere garantita una elezione priva di ingerenze da parte della maggioranza nella scelta dei rappresentanti della minoranza. Deve altresì essere garantito il permanere del rapporto fiduciario tra maggioranza o minoranza dei singoli Comuni ed i rispettivi rappresentanti.
Art. 20
Adeguamento degli statuti
1. Le Comunità montane adeguano il proprio statuto alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. Decorso tale termine e fino al momento della entrata in vigore delle modifiche statutarie di adeguamento, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.
Art. 21
Autonomia organizzativa
1. Le Comunità montane nell'ambito della propria autonomia regolamentare ed organizzativa, adottano il regolamento di contabilità ed il regolamento sul funzionamento degli uffici.
2. Il segretario della Comunità montana svolge le funzioni e i compiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art.17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, con il provvedimento adottato ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale provvede alla necessaria ridefinizione dei compiti e delle funzioni spettanti all'Agenzia sanitaria e sociale regionale.

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