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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

TITOLO III
SEMPLIFICAZIONE, INNOVAZIONE E TRASPARENZA
Art. 37
Disciplina dei procedimenti amministrativi
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle materie demandate alla sua competenza legislativa, regolamentare ed amministrativa, regola i procedimenti amministrativi in coerenza con le norme generali sull'azione amministrativa dettate dallo Stato e nel rispetto delle attribuzioni normative degli Enti locali.
2. La Regione, nel disciplinare i procedimenti amministrativi, regola le forme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti, anche al fine di facilitare l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte dei cittadini, favorendo, quando possibile e opportuno, la modalità dello sportello unico nei confronti dei soggetti fruitori dei servizi o destinatari degli atti.
3. Gli indirizzi regionali per la formazione nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 38 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) tengono in specifica considerazione le finalità di cui al comma 2 e le connesse esigenze.
4. La Regione sottoscrive con le amministrazioni interessate dai procedimenti amministrativi nelle materie di cui al comma 1, accordi finalizzati a garantire forme di collaborazione fra Regione, Enti locali e amministrazioni competenti.
5. Al fine di attuare concrete forme di semplificazione, la Regione indirizza l'intervento legislativo in funzione di:
a) individuare le attività che possono essere esercitate sulla base di un'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge;
b) attribuire, quando possibile, in capo ad un unico soggetto la responsabilità del rilascio di provvedimenti di autorizzazione o concessione laddove richiesti per legge;
c) realizzare un monitoraggio sull'efficacia delle riforme introdotte e delle loro applicazioni.
6. La Regione regola gli istituti necessari a favorire processi di innovazione amministrativa e gestionale, valorizzando le esperienze attuate e favorendone l'ulteriore sviluppo ai fini della massima fruibilità da parte dei cittadini e degli utenti.
7. La Giunta regionale approva, anche sulla base delle proposte e delle osservazioni delle Autonomie locali, delle organizzazioni sindacali, delle categorie produttive e, per i procedimenti di propria competenza, delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, un programma annuale di semplificazione rivolto a materie di particolare interesse per lo sviluppo economico, territoriale e sociale della Regione.
Art. 38
Trasmissione di comunicazioni dell'amministrazione mediante posta elettronica
1. In ogni procedimento amministrativo di competenza di amministrazioni diverse da quelle di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione Sito esterno, le istanze, documenti o atti rivolti da persone o imprese alla pubblica amministrazione possono contenere la dichiarazione di accettare, ad ogni effetto di legge, che ogni comunicazione, esclusa la trasmissione del provvedimento finale, sia effettuata mediante posta elettronica.
2. La trasmissione del provvedimento finale può essere validamente effettuata solo nel caso in cui sia il mittente che il destinatario siano in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, con modalità che ne assicuri l'avvenuta consegna.
Art. 39
Incentivi per l'aggregazione degli sportelli unici per le attività produttive, per l'edilizia e per le espropriazioni (modifiche alle leggi regionali n. 31 e n. 37 del 2002)
1. La Regione favorisce ed incentiva la realizzazione di sportelli unificati per categorie di utenti con particolare riferimento ai settori delle attività produttive, del commercio con l'estero, dell'attività urbanistica ed edilizia e delle prestazioni sociali.
2. La Giunta regionale concede contributi per incentivare la costituzione di sportelli unici per le attività produttive, per l'edilizia e per le espropriazioni, anche nelle forme previste dalla legge regionale n. 11 del 2001.
3. A tal fine è istituito un apposito capitolo di bilancio. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia) e il comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri).
Art. 40
Semplificazione delle forme di pubblicazione ufficiale
1. Il Bollettino Ufficiale e le altre pubblicazioni ufficiali della Regione sono pubblicati su carta e in formato elettronico.
2. Un decreto del presidente della Regione definisce, anche in deroga ai criteri stabiliti dalla legge regionale 9 settembre 1987, n. 28 (Norme per la pubblicazione delle leggi e degli atti amministrativi nel Bollettino Ufficiale della Regione e riordino delle disposizioni relative al Bollettino Ufficiale), le forme di distribuzione e i destinatari delle pubblicazioni, nonché i contenuti delle stesse, ferma restando la pubblicazione delle categorie di atti previste nell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), d), ed f) della legge regionale n. 28 del 1987.
Art. 41
Trasparenza e comunicazione
1. La realizzazione di lavori pubblici finanziati, anche in parte, dalla Regione, è accompagnata da idonea cartellonistica che, oltre al logo della Regione stessa, indica:
a) l'oggetto ed i caratteri dell'intervento;
b) la data prevista per la conclusione dei lavori;
c) la succinta illustrazione delle ragioni degli eventuali disagi arrecati ai cittadini e l'indicazione di possibili soluzioni alternative per porvi rimedio.
2. I provvedimenti attuativi e le comunicazioni relative alla erogazione di contributi, sovvenzioni o provvidenze di qualsiasi genere, comunque denominati, indicano, oltre alla provenienza regionale anche parziale dei relativi fondi, elementi di informazione e trasparenza, secondo le modalità e con i contenuti indicati dagli atti generali che disciplinano i criteri per tali erogazioni.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art.17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, con il provvedimento adottato ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale provvede alla necessaria ridefinizione dei compiti e delle funzioni spettanti all'Agenzia sanitaria e sociale regionale.

Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13

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