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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

CAPO VI
Relazioni tra Regione ed Enti locali. Disposizioni transitorie
Art. 31
Conferenza Regione-Autonomie locali. Disposizioni transitorie
1. Fino all'insediamento del Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 123, comma quarto della Costituzione Sito esterno(2), alla Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 3 del 1999, si applicano le disposizioni degli articoli da 31 a 35 della presente legge.
2.
Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 25 della legge regionale n. 3 del 1999, dopo la parola
"intercomunali"
sono aggiunte le seguenti
"e delle Unioni di Comuni".
3. Dalla data di insediamento del Consiglio delle Autonomie locali la Conferenza Regione-Autonomie locali è soppressa.
Art. 32
Copresidenza della Conferenza
1. La Conferenza Regione-Autonomie locali è presieduta congiuntamente dal presidente della Regione, o, per sua delega, dall'assessore competente in materia di affari istituzionali e da un componente eletto, per la durata di un anno, dalla Conferenza stessa fra un sindaco o presidente di Provincia eletto fra i propri membri.
2. La Conferenza è convocata congiuntamente dai presidenti.
3. Il co-presidente cura i rapporti con il Consiglio regionale e le sue articolazioni, dandone informazione al presidente della Conferenza.
Art. 33
Funzionamento della Conferenza
1. È istituito un comitato di presidenza, presieduto dal co-presidente della Conferenza Regione-Autonomie locali, eletto dalla Conferenza stessa ai sensi dell'articolo 32, con il compito primario di disciplinare l'organizzazione dei lavori della stessa. La Conferenza ne definisce composizione ed ulteriori funzioni.
Art. 34
Sessioni speciali
1. Su questioni di rilevante interesse comune della Regione e delle Autonomie locali possono essere convocate speciali sessioni di informazione, dibattito, approfondimento e proposta.
2. La Conferenza, anche su richiesta degli Enti locali, si riunisce in apposita sessione al fine di:
a) raccordare la partecipazione della Regione alla formazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle Autonomie locali nelle materie di competenza di queste ultime;
b) esprimere parere sullo schema dell'annuale progetto di legge comunitaria regionale di cui all'articolo 3.
3. La Conferenza può deliberare, per una compiuta istruttoria degli atti su cui intende pronunciarsi, la convocazione di udienze conoscitive.
Art. 35
Proposte sui ricorsi alla Corte costituzionale a tutela delle Autonomie locali
1. La Conferenza Regione-Autonomie locali può proporre al presidente della Giunta regionale la presentazione di ricorsi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 127, comma secondo della Costituzione Sito esterno, per questioni di legittimità costituzionale riguardanti atti legislativi dello Stato, invasivi delle prerogative delle autonomie territoriali.
Art. 36
Definizione delle procedure di trasferimento - Modifiche alle leggi regionali n. 3 del 1999 e n. 9 del 2002
1.
Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:
"1. La definizione puntuale del trasferimento di beni, risorse e personale si realizza con l'esecutività dei decreti del presidente del Consiglio adottati ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 59 del 1997 Sito esterno ed in base all'accordo generale sancito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 Sito esterno (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), e dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998 Sito esterno, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come modificato in data 4 novembre 1999 ed integrato in data 20 gennaio 2000.".
2.
Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) dopo le parole
"la Regione svolge,"
sono inserite le parole:
"direttamente ovvero".
3.
Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale n. 9 del 2002, è inserito il seguente comma:
"4 bis. Qualora entro il 31 dicembre 2004 i Comuni non abbiano provveduto all'adeguamento dei Piani dell'arenile così come previsto dal comma 3, l'attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) diviene efficace nei limiti delle disposizioni di cui al presente articolo, comma 5, lettere a), b), c), n. 2 della lettera d) e lettera e). Tali funzioni continuano comunque ad essere esercitate dalla Regione sino al completamento delle procedure di trasferimento dei registri delle concessioni esistenti, rinnovate e delle domande di concessione in istruttoria, eseguite con le modalità previste dalle deliberazioni della Giunta regionale in materia.".

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art.17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, con il provvedimento adottato ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale provvede alla necessaria ridefinizione dei compiti e delle funzioni spettanti all'Agenzia sanitaria e sociale regionale.

Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13

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