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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

TITOLO V
RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ
Art. 53

(sostituito comma 1 e modificato comma 2 da art. 7 L.R. 18 giugno 2015, n. 6)

Conferenza Regione-Università
1. È istituita la conferenza Regione-Università, presieduta dal Presidente della Regione Emilia-Romagna o da un suo delegato, di cui sono membri i Rettori delle Università di Bologna, di Ferrara, di Modena e Reggio Emilia, di Parma e dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e del Politecnico di Milano.
2. Alle riunioni della Conferenza partecipano, per l'esame delle questioni di rispettiva competenza, i componenti della Giunta regionale di volta in volta interessati. ... Può, inoltre, essere invitato un rappresentante per ciascuna ulteriore Università che abbia sede nel territorio regionale, anche tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, lettere b) e c), del d.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 Sito esterno (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno).
3. La conferenza ha funzioni di proposta e consultive nelle materie connesse all'attività delle Università e, in particolare, nelle materie della cultura, della ricerca e dell'innovazione tecnologica, del sistema formativo e della sanità, fatta salva la disciplina di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 Sito esterno (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed Università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419 Sito esterno). La conferenza svolge altresì funzioni di concertazione, mediante la stipula di accordi fra la Regione e le Università rappresentate.
4. Gli accordi e le intese nella Conferenza Regione-Università si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e dei Rettori di cui al comma 1 all'unanimità. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso delle Università è espresso dalla maggioranza assoluta di tali Rettori.
5. Nei casi in cui, in materie di competenza legislativa regionale, la legge prevede un'intesa e questa non sia raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, la Giunta regionale provvede con deliberazione motivata. In caso di motivata urgenza, la Giunta regionale può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente comma. I relativi provvedimenti sono sottoposti all'esame della Conferenza Regione-Università nei successivi quindici giorni. La Giunta regionale è tenuta ad esaminare le osservazioni della Conferenza Regione-Università ai fini di eventuali deliberazioni successive.
Art. 54
Valutazione dei titoli per l'accesso agli impieghi nelle amministrazioni non statali
1. Nell'ambito del territorio della Regione, ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni non comprese nell'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione Sito esterno, si accede secondo i criteri stabiliti dal presente articolo, per quanto riguarda la valutazione dei titoli universitari.
2. Al fine di adeguare l'accesso ai pubblici impieghi alla configurazione dei titoli di studio previsti dall'ordinamento universitario e per armonizzare i bandi di concorso delle pubbliche amministrazioni nella valorizzazione dei titoli stessi, con particolare riferimento alla dirigenza e ai titoli di specializzazione, la Giunta regionale, previa intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, sentite la Conferenza Regione-Università e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, adotta una apposita direttiva alle amministrazioni pubbliche regionali, locali ed alle altre non comprese nell'articolo 117, comma secondo, lett. g) della Costituzione Sito esterno.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art.17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, con il provvedimento adottato ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale provvede alla necessaria ridefinizione dei compiti e delle funzioni spettanti all'Agenzia sanitaria e sociale regionale.

Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13

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