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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

Art. 11
Accordi tra amministrazioni per l'unificazione delle conferenze di ambito provinciale
1. Le funzioni di più conferenze o organismi collegiali comunque denominati composti da amministratori o da rappresentanti di Enti locali istituiti in ambito provinciale o sub-provinciale sulla base di leggi regionali, in particolare nelle materie del trasporto pubblico locale, della sanità, dei servizi sociali, della gestione dei rifiuti, della tutela dell'ambiente, possono essere affidate ad altra conferenza, o unificate in capo ad un unico organismo collegiale composto nei modi e nelle forme definiti da accordi tra la Regione e gli Enti locali rappresentati.
2. A tal fine gli accordi disciplinano in particolare la composizione, le modalità di esercizio delle competenze, le modalità di funzionamento, l'organizzazione e le competenze ed individuano la disciplina applicabile all'organo collegiale unificato. Successivi eventuali accordi tra gli enti rappresentati provvedono, altresì, a disciplinare gli aspetti patrimoniali e finanziari.
3. Dalla data di avvio dell'esercizio delle funzioni da parte della conferenza, sono soppresse le conferenze o gli organismi collegiali le cui funzioni siano state conferite all'altro organismo.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art.17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, con il provvedimento adottato ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale provvede alla necessaria ridefinizione dei compiti e delle funzioni spettanti all'Agenzia sanitaria e sociale regionale.

Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13

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