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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

Art. 36
Definizione delle procedure di trasferimento - Modifiche alle leggi regionali n. 3 del 1999 e n. 9 del 2002
1.
Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:
"1. La definizione puntuale del trasferimento di beni, risorse e personale si realizza con l'esecutività dei decreti del presidente del Consiglio adottati ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 59 del 1997 Sito esterno ed in base all'accordo generale sancito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 Sito esterno (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), e dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998 Sito esterno, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come modificato in data 4 novembre 1999 ed integrato in data 20 gennaio 2000.".
2.
Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) dopo le parole
"la Regione svolge,"
sono inserite le parole:
"direttamente ovvero".
3.
Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale n. 9 del 2002, è inserito il seguente comma:
"4 bis. Qualora entro il 31 dicembre 2004 i Comuni non abbiano provveduto all'adeguamento dei Piani dell'arenile così come previsto dal comma 3, l'attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) diviene efficace nei limiti delle disposizioni di cui al presente articolo, comma 5, lettere a), b), c), n. 2 della lettera d) e lettera e). Tali funzioni continuano comunque ad essere esercitate dalla Regione sino al completamento delle procedure di trasferimento dei registri delle concessioni esistenti, rinnovate e delle domande di concessione in istruttoria, eseguite con le modalità previste dalle deliberazioni della Giunta regionale in materia.".

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art.17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, con il provvedimento adottato ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale provvede alla necessaria ridefinizione dei compiti e delle funzioni spettanti all'Agenzia sanitaria e sociale regionale.

Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13

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