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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 48 del 15 aprile 2004

CAPO III
Valutazione di incidenza
Art. 5
Valutazione di incidenza dei piani
1. La valutazione di incidenza prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 Sito esterno è effettuata dal soggetto competente all'approvazione del piano.
2. La valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2000, qualora prevista.
3. Per i piani approvati dal medesimo ente che li ha elaborati, la Provincia o la Regione esprimono le proprie valutazioni in merito all'incidenza del piano sul sito d'importanza comunitaria o sulla zona di protezione speciale nell'ambito della loro partecipazione al relativo procedimento di approvazione. L'ente territorialmente competente all'approvazione adegua il piano ai rilievi formulati dalla Provincia o dalla Regione, ovvero si esprime sugli stessi con motivazioni puntuali e circostanziate.
Art. 6
Valutazione di incidenza su progetti e interventi
1. La valutazione di incidenza su progetti e interventi è effettuata dal soggetto competente all'approvazione del progetto o dell'intervento nel rispetto delle direttive regionali di cui all'articolo 2, delle misure di conservazione e degli eventuali piani di gestione adottati dai competenti enti in attuazione dell'articolo 3.
2. La valutazione di incidenza sugli interventi e progetti soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) è ricompresa e sostituita da tale procedura ai sensi dell'articolo 17 della medesima legge.
3. Per le finalità di cui al comma 1 l'ente competente può avvalersi, previa convenzione, della Provincia.
Art. 7
Valutazione di incidenza in aree protette
1. Qualora il sito della rete "Natura 2000" ricada in area protetta, la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 è effettuata dal soggetto competente, tenuto conto del parere dell'ente gestore dell'area protetta.
2. Qualora il sito della rete "Natura 2000" ricada in area protetta, la valutazione di incidenza di cui all'articolo 6 è effettuata dall'ente gestore dell'area protetta.
3. Qualora i progetti o gli interventi ricadano nel territorio esterno all'area protetta e siano relativi ad un sito della rete "Natura 2000" ricadente parzialmente nell'area protetta, l'ente gestore della medesima esprime un parere ai fini della valutazione di incidenza.

Note del Redattore:

Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 2 L.R. 18 febbraio 2005 n. 6, i territori sottoposti alla disciplina dettata dal presente Titolo sono da intendersi "siti della Rete natura 2000".

Ai sensi dell'art. 30 della L.R. 24 marzo 2004 n. 6, l'art. 16 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 è abrogato.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 335 del 14 luglio 2005 pubblicata sulla G.U. del 3 agosto 2005, n. 31 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 14 giugno 2004 e depositato in cancelleria il 22 giugno 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 335 del 14 luglio 2005 pubblicata sulla G.U. del 3 agosto 2005, n. 31 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 14 giugno 2004 e depositato in cancelleria il 22 giugno 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m) e terzo comma della Costituzione.

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