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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

CAPO I
Attribuzione di funzioni
Art. 10
Attribuzione di funzioni in materia di raccolta funghi per iniziative scientifiche e abrogazione dell' articolo 12 della legge regionale n. 6 del 1996
1. Sono attribuite alle Province le funzioni della Regione ai sensi dell' articolo 8 della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati).
2. Il provvedimento di autorizzazione, in relazione al carattere ed alla rilevanza dell'iniziativa scientifica, determina il periodo di validità, comunque non superiore ad un anno, le persone autorizzate, le specie fungine oggetto di raccolta ed i relativi quantitativi.
3. È abrogato l' articolo 12 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352).
Art. 11
Funzioni amministrative in materia di bonifica
1. La Giunta regionale, acquisite le proposte delle Province, sentita la competente Commissione consiliare, predispone il programma regionale degli interventi di bonifica e ripristino ambientale sulla base dell'analisi di rischio applicata all'anagrafe dei siti prevista dall' articolo 17, comma 12, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio). Per l'applicazione dell'analisi di rischio la Regione si avvale di ARPA coordinandone l'attività. La Regione è altresì competente a formulare la proposta dei siti di interesse nazionale, di cui all'articolo 17, comma 14, dello stesso decreto, e ad esprimere l'intesa con il Ministro dell'ambiente, ai fini dell'approvazione dei progetti relativi ai medesimi siti.
2. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 5, sono attribuite alle Province le funzioni in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati previste all' articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, ivi compresa la gestione dei finanziamenti degli interventi riferita ai siti di interesse nazionale e ai siti del programma regionale. Qualora l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area compresa nel territorio di più Province, il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla Provincia il cui territorio è maggiormente interessato, previa acquisizione dell'intesa dell'altra Provincia coinvolta. Con direttiva della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono individuati gli interventi di interesse regionale per i quali la Regione partecipa alla Conferenza dei Servizi convocata per l'approvazione degli stessi.
3. Nei casi in cui il progetto e gli interventi siano approvati dalla Provincia, le garanzie finanziarie previste dall' articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 1997 e dall'articolo 10, comma 9, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni) per la corretta esecuzione e completamento degli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente dei siti inquinati, sono prestate a favore della Provincia.
4. L'anagrafe dei siti da bonificare, di cui al comma 1, è istituita dalla Regione che si avvale per la gestione di ARPA, in applicazione degli indirizzi stabiliti dalla Regione e sulla base dei dati forniti dai Comuni e dalle Province.
5. La Giunta regionale, acquisite le proposte delle Province, sentita la competente Commissione consiliare, predispone il piano relativo agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale, ad iniziativa degli interessati che hanno presentato la comunicazione di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'Ambiente n. 471 del 1999.
Art. 12
Attribuzioni in materia di stoccaggio di prodotti energetici
1. La valutazione degli aspetti territoriali ed ambientali di cui all' articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali), è attribuita alle Province.

Note del Redattore:

Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell' art. 2 L.R. 18 febbraio 2005 n. 6, i territori sottoposti alla disciplina dettata dal presente Titolo sono da intendersi "siti della Rete natura 2000".

Ai sensi dell' art. 30 della L.R. 24 marzo 2004 n. 6, l'art. 16 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 è abrogato.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 335 del 14 luglio 2005 pubblicata sulla G.U. del 3 agosto 2005, n. 31 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 14 giugno 2004 e depositato in cancelleria il 22 giugno 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 335 del 14 luglio 2005 pubblicata sulla G.U. del 3 agosto 2005, n. 31 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 14 giugno 2004 e depositato in cancelleria il 22 giugno 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m) e terzo comma della Costituzione.

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