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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11

SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 65 del 25 maggio 2004

Art. 22
Procedure telematiche di acquisto
1. La struttura regionale di acquisto provvede a rendere operativo il sistema regionale di gare telematiche e a gestire le relative procedure di scelta del contraente per l'acquisto di beni e servizi in quantità, con specifiche qualitative e per esigenze predeterminate, anche aggregando richieste omogenee provenienti da enti diversi.
2. La struttura regionale di acquisto cura l'incremento dei soggetti operanti nell'ambito del mercato elettronico regionale, selezionando i fornitori anche in considerazione dei diversi settori merceologici.
3. Nell'ambito dei rapporti di servizio di cui all'articolo 23, la struttura regionale di acquisto è autorizzata a consentire l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione regionale ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettere a) e b) che ne facciano specifica richiesta, previa definizione delle relative modalità e condizioni.

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