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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 25
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base o nell'ambito di quelle esistenti e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall' articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40(Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31e 27 marzo 1972, n. 4).
2. Per quanto concerne la concessione di incentivi e contributi, comunque definiti, previsti dalla presente legge, la Giunta regionale stabilisce con propri atti entità, criteri e modalità per l'attribuzione degli stessi.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 1 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 28,le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione e la centrale di committenza, costituita ai sensi della presente legge, introducono nelle procedure di acquisto criteri di sostenibilità ambientale (GPP - Green Public Procurement) rivolti ad orientare i consumi pubblici alla riduzione dell'impatto sulle risorse naturali, a migliorare le prestazioni ambientali dei beni e servizi disponibili sul mercato ed a diffondere modelli di comportamento responsabile nei confronti dell'ambiente.

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