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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 26
Direttive tecniche di attuazione
1. La Giunta regionale emana direttive tecniche agli enti pubblici in ordine:
a) alle modalità di acquisizione e scambio di dati tra enti pubblici e di acquisizione di dati da parte dei soggetti privati contenenti, in particolare, l'individuazione degli enti di riferimento per ciascuna base-dati inclusa nel sistema informativo regionale, le specifiche tecniche comuni, le regole di standardizzazione dei dati necessarie per la gestione integrata dei sistemi in rete, le modalità di riorganizzazione dei flussi informativi su base regionale;
b) alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi dove stabilisce, in particolare, le condizioni per l'inserimento degli enti nel sistema comune di gestione delle reti, nonché le norme tecniche ed organizzative per la gestione sicura delle reti e per l'accesso ai servizi forniti.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 1 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 28,le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione e la centrale di committenza, costituita ai sensi della presente legge, introducono nelle procedure di acquisto criteri di sostenibilità ambientale (GPP - Green Public Procurement) rivolti ad orientare i consumi pubblici alla riduzione dell'impatto sulle risorse naturali, a migliorare le prestazioni ambientali dei beni e servizi disponibili sul mercato ed a diffondere modelli di comportamento responsabile nei confronti dell'ambiente.

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