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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 10

(modificati commi 2 e 3 da art. 47 L.R. 23 dicembre 2004 n. 27), in seguito aggiunto comma 3 bis da art. 10 L.R. 21 dicembre 2007 n. 26, in seguito aggiunti commi 4 bis e 4 ter da art. 48 L.R. 12 febbraio 2010 n. 4,aggiunto comma 4 quater da art. 36 L.R. 18 luglio 2017 n. 14, poi aggiunto comma 3 ter da art. 12 L.R. 16 marzo 2018 n. 1,infine modificati commi 4 bis, 4 ter e 4 quater da art. 5 L.R. 01 agosto 2019, n. 17)

Gestione della rete regionale
1. La realizzazione, la fornitura e l'erogazione dei servizi di rete sarà realizzata nel rispetto della normativa comunitaria e della legislazione nazionale in materia, ai sensi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) e del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259(Codice delle comunicazioni elettroniche).
2. La Regione, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 259 del 2003, consente l'utilizzo da parte di organismi pubblici o soggetti privati delle proprie infrastrutture sulla base di apposite convenzioni, che possono prevedere, tra l'altro, un adeguato contributo a recupero degli oneri sostenuti dalla Regione.
3. I l Presidente della Regione, previa autorizzazione della Giunta regionale nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 259 del 2003, è autorizzato a costituire o partecipare, ai sensi di legge, ad una società per azioni per la fornitura della rete. La Regione conferisce nella società o trasferisce ad essa beni o complessi od universalità di beni, sia mobili che immobili, di cui la Regione stessa sia proprietaria.
3 bis. L'autorizzazione alla partecipazione da parte della Regione alla società di cui al comma 3 è subordinata alla condizione che il relativo statuto preveda che:
a) l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico oppure da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati;
b) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;
c) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi la condizione che consente di prevedere un consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera a); detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.
3 ter. L'autorizzazione di cui al presente articolo è inoltre subordinata alla condizione che l'oggetto sociale della società preveda:
a) la costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT regionale in termini di progettazione, realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione per lo sviluppo tecnologico ed innovativo della sanità e del sociale;
b) la fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government di cui all'articolo 6;
c) l'attività di formazione e di supporto tecnico nell'ambito dell'ICT;
d) attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio, come quelle inerenti alle cosiddette smart cities.
4. Il capitale sociale della società di cui al comma 3 è inizialmente pari al limite legale minimo per la costituzione della società per azioni; alla società possono partecipare altri enti pubblici, fermo restando che, in ogni caso, la maggioranza del capitale sociale spetta alla Regione.
4 bis. La società, a totale ed esclusivo capitale pubblico, è denominata Lepida S.c.p.a ed ha la funzione di assicurare unitariamente le funzioni di servizio pubblico degli enti soci nella materia di cui alla presente legge, quale loro strumento esecutivo e servizio tecnico.
4 ter. La Regione, nella propria qualità di ente titolare delle funzioni e dei compiti indicati dalla presente legge, effettua il controllo sulla società analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative, sulla base della definizione preventiva, d'intesa tra la Regione ed il comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti pubblici soci di cui all'articolo 6, comma 6. degli indirizzi da imprimere all'azione societaria nonché delle modalità di verifica dei risultati. Lo statuto della società stabilisce le ulteriori modalità di controllo, da parte della Regione e degli Enti locali, attribuite all'assemblea della società stessa.
4 quater. La società Lepida S.c.p.a è autorizzata ad offrire al pubblico il servizio gratuito di connessione ad internet tramite tecnologia WIFI per conto degli enti soci, su domanda e nell'interesse di questi ultimi, operando, ai sensi del comma 4 ter, quale loro servizio tecnico; in tale caso non è richiesta l'identificazione personale degli utilizzatori ai sensi e per gli effetti di quanto è previsto dall'articolo 10, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 1 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 28,le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione e la centrale di committenza, costituita ai sensi della presente legge, introducono nelle procedure di acquisto criteri di sostenibilità ambientale (GPP - Green Public Procurement) rivolti ad orientare i consumi pubblici alla riduzione dell'impatto sulle risorse naturali, a migliorare le prestazioni ambientali dei beni e servizi disponibili sul mercato ed a diffondere modelli di comportamento responsabile nei confronti dell'ambiente.

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