LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16
DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ
Art. 17
Validità
1. L'autorizzazione ha carattere permanente e conserva la sua validità fino a quando non si verifichi una causa di sospensione, revoca o decadenza.
Note del Redattore:
Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.