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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ

Art. 21
Esercizio dell'attività ricettiva. Requisiti, condizioni e obblighi del gestore
1. L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta è subordinato all'iscrizione da parte del titolare o del gestore al Registro delle imprese ed al possesso, da parte degli stessi soggetti, dei requisiti previsti dalla normativa in materia di pubblica sicurezza e alla non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione stabilite dalla legge dello Stato.
2. L'esercizio delle attività ricettive è soggetto alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
3. Il titolare o il gestore di strutture ricettive:
a) comunica preventivamente al Comune ogni variazione degli elementi contenuti nell'autorizzazione o dichiarati in sede di denuncia d'inizio attività;
b) dà alloggio esclusivamente nel rispetto delle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza;
c) comunica i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti alle Province secondo le modalità indicate dall'ISTAT, nel rispetto della normativa vigente in materia;
d) presenta, altresì, la dichiarazione prezzi alla Provincia con le modalità specificate all'articolo 32.
4. Il titolare o il gestore di strutture ricettive comunica i periodi di apertura e chiusura delle strutture ricettive al Comune, entro i termini previsti per l'invio della comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive alle Province. Eventuali aperture straordinarie nei limiti stabiliti dall'articolo 4, comma 2 sono preventivamente comunicate al Comune. Eventuali chiusure della struttura, nei periodi di apertura comunicati, sono preventivamente comunicate al Comune e non possono superare complessivamente trenta giorni in caso di apertura annuale e venti giorni in caso di apertura stagionale nell'arco dell'anno solare. Il Comune può, inoltre, autorizzare chiusure per periodi superiori per fondate ragioni o in caso di ristrutturazione degli edifici.
5. Le imprese che gestiscono case e appartamenti per vacanze, comprese le agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo, comunicano, anche attraverso le loro sedi locali, nel momento della presentazione della denuncia d'inizio attività e comunque entro il 1 ottobre di ogni anno, l'elenco delle case e appartamenti gestiti al Comune e alla Provincia ove gli stessi sono ubicati, redatto su apposita modulistica. Tali comunicazioni, qualora riportino i prezzi e le caratteristiche delle strutture ricettive, sostituiscono le comunicazioni di cui al comma 3, lettera d) e al comma 4 e, qualora intervengano modifiche o si acquisisca la gestione di ulteriori unità abitative, sono aggiornate trimestralmente e comunque prima della locazione delle unità abitative stesse.
6. L'autorizzazione all'apertura e alla gestione di strutture ricettive all'aria aperta e delle strutture ricettive alberghiere è subordinata alla stipula, da parte del titolare o gestore, di un'assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti e al suo periodico rinnovo. In caso di inottemperanza a quest'obbligo il Comune sospende l'autorizzazione all'esercizio della struttura fino a che si sia ottemperato all'obbligo.
7. I titolari, i gestori e i loro rappresentanti sono responsabili dell'osservanza della presente legge e rispondono in solido del pagamento delle sanzioni amministrative.

Note del Redattore:

Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.

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