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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ

Art. 23
Sospensione
1. Fatte salve le sanzioni pecuniarie previste all'articolo 36, l'autorizzazione può essere sospesa per un periodo da cinque a trenta giorni quando non siano rispettate in tutto o in parte le condizioni previste nell'autorizzazione medesima o vengano accertate gravi irregolarità nella conduzione dell'attività.
2. Qualora sia accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria nonché da quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare è sospeso dall'attività nel rispetto dell'articolo 17ter del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
3. In caso di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.

Note del Redattore:

Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.

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