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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ

Art. 24
Decadenza e revoca
1. L'autorizzazione decade qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità, l'esercizio non sia stato attivato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.
2. L'autorizzazione è revocata dal Comune quando:
a) il titolare o il gestore non risulti più iscritto al Registro delle imprese;
b) il titolare o il gestore, sospeso dall'attività ai sensi dell'articolo 17ter del regio decreto n. 773 del 1931, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti;
c) l'attività sia sospesa, durante il periodo di apertura comunicato, per un periodo superiore a novanta giorni consecutivi o altro termine accordato ai sensi dell'articolo 21, comma 4;
d) quando vengano meno gli ulteriori requisiti soggettivi od oggettivi in base ai quali l'autorizzazione è stata concessa.

Note del Redattore:

Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.

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