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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ

Art. 26
Reclami per carenza dei servizi
1. Gli ospiti di strutture ricettive che abbiano accertato carenza nella gestione e nei servizi dei complessi ricettivi, rispetto a quelli denunciati, possono presentare reclamo, debitamente sottoscritto, al Comune di competenza per segnalare tali carenze. In caso di accertate violazioni i Comuni provvedono all'applicazione delle sanzioni di competenza previste.
2. Gli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28) sono competenti a ricevere i reclami degli utenti e trasmetterli agli uffici comunali di competenza.

Note del Redattore:

Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.

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